Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito; non sono, invece, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.
Ciò posto deve ritenersi che tale clausola e la previsione nel frontespizio di polizza di un periodo di esclusione della garanzia per i danni indiretti non configuri una clausola di limitazione della responsabilità in capo alla Compagnia, soggetta come tale alla disciplina di cui all’art. 1341 c.c., ma piuttosto una limitazione temporale del rischio assicurato, con esclusivo riferimento ai danni indiretti ricollegati alla perdita di profitto conseguente al mancato funzionamento del macchinario.
Tribunale Milano sez. VI, 01/04/2019 n. 3198