In caso di infortunio sul lavoro, la nozione di abnormità va ricondotta a un comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un àmbito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 07/03/2019 n. 16216