Il disturbo post traumatico da stress derivante dall’esposizione a fattori traumatici estremi, come una rapina avvenuta sul posto di lavoro, deve essere inquadrato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale.
La rapina, infatti, essendo un atto doloso compiuto da terzi, è configurabile come causa violenta e concentrata, potenzialmente dannosa per la salute di chi la subisce e cioè quale causa di infortunio del lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 25/03/2019 n. 8301