Il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. è rinvenibile nell’intervento di un fattore esterno, ovvero il caso fortuito, che attiene alla modalità di causazione del danno e può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato: è necessario, però, che tale intervento rechi i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Nel caso in cui il comportamento tenuto dal danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e il danno, può tuttavia integrare un concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio.
Nel caso oggetto di decisione è stata confermata la responsabilità del venditore di fuochi pirotecnici, ma il risarcimento è stato ridotto per l’accertamento della maldestra condotta del danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 12/03/2019 n. 7007