di Renato Giallombardo – Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Un decreto per l’innovazione. Va definito così il decreto sui «nuovi Pir». Una normativa che si muove nei limiti della regolamentazione europea e che permette di investire una quota dei capitali raccolti con i piani individuali di risparmio nel nostro Paese. Investimenti a servizio di start-up, tech-transfer, spin off di ricerca e pmi innovative. Abbiamo già commentato, sulle colonne di questo quotidiano, come i «vecchi Pir» fossero stati impropriamente costruiti prima e usati dopo per gestioni di portafoglio ed investimenti oltre confine: 23 miliardi di capitali raccolti dalle famiglie italiane, oltre il 90% investiti all’estero, su borse internazionali. In Italia poco o nulla. Anzi qualche briciola sull’Aim (poco meno di 40 quotazioni per un capital deployment inferiore a 500 milioni di euro). Un incentivo fiscale che invece ha fruttato oltre 400 milioni di commissioni agli asset manager (per lo più internazionali) e portato poco o nulla nelle casse delle nostre imprese, piccole, medie o innovative.
Con l’attuale decreto si cambia. Con poche parole, ben centrate. Primo: si passa dagli investimenti in strumenti finanziari emessi da società con «stabile organizzazione nei Paesi dello Spazio Economico Europeo» (vecchi Pir) agli investimenti in cosiddette «pmi ammissibili», che pur residenti in un Paese dello See devono necessariamente avere «una stabile organizzazione in Italia» (nuovi Pir). Una sede amministrativa, un centro d’affari non temporaneo, che svolga realmente attività d’impresa, produca fatturato e generi opportunità di lavoro nel nostro Paese. E così l’attuale decreto riorienta la rotta degli investimenti dall’estero verso l’Italia. Secondo: non meno del 3,5% del piano andrà investito in strumenti di equity (capitale di rischio anche nella forma di strumenti finanziari partecipativi) o quasi equity (debito subordinato, mezzanino e debito convertibile) emessi da Pmi non quotate ovvero da quotare nei cosiddetti Mtf o sistemi multilaterali di negoziazione. Terzo: almeno un ulteriore 3.5% del piano dovrà essere investito in azioni o quote di fondi di venture capital ovvero di fondi di fondi per il venture capital.
Quest’ultima aggiunta mira a rendere l’attività di raccolta delle risorse per l’innovazione più efficiente. Il gestore del nuovo Pir potrà rivolgersi a fondi specializzati per l’impiego dei propri ticket di investimento e farli gestire in modo accentrato. Si potrà creare un mercato di fondi di fondi per il venture capital che, unitamente alle risorse incentivate e rinvenienti dai nuovi Pir, possano raccogliere impegni totalmente privati, con effetto moltiplicatore, maggiore massa critica e capacità di investimento. I fondi di fondi avranno, a loro volta, l’obbligo di selezionare fondi di venture capital dei quali acquisire quote o assumere impegni di sottoscrizione. Quarto: in linea con le prescrizioni europee, nessuna «Pmi ammissibile» potrà ricevere un ammontare superiore a 15 milioni di euro di fondi agevolati. E cosa si intende «Pmi ammissibile»? Una Pmi ammissibile è una Pmi che occupa meno di 250 persone con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, che non sia quotata o che voglia quotarsi, a condizione che svolga attività da meno di sette anni o che abbia intenzione di lanciare un prodotto innovativo o entrare in un nuovo mercato geografico.
Una piccola rivoluzione per i piccoli? Penso di si. L’attenzione comincia a spostarsi e qui la novità. Ma non tanto per i valori in campo, che comunque non sono residuali. Sulla base di dati storici e rimanendo prudenti, poco meno di 1 miliardo di euro di risorse potenziali per ciascun anno di raccolta dei nuovi Pir per Aim e fondi di venture capital. Senza contare l’effetto moltiplicatore. Quanto alla nuova filosofia che si prova a imporre è quella del Quinto e ultimo punto: chi tiene i soldi in casa ha vinto! (riproduzione riservata)
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