Nel caso di trafugamento di un assegno bancario e incasso della provvista in favore di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice del titolo in ordine ai danni di conseguenza generatisi non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Cassazione civile sez. I, 11/03/2019 n. 6979