Chi sia stato danneggiato in un sinistro stradale non deve necessariamente citare, in modo autonomo, l’assicurazione che appare titolare del contrassegno assicurativo, nel caso in cui la prova della falsità, ovvero della mancata attribuibilità del tagliando assicurativo a tale assicurazione, emerga dagli atti del giudizio instaurato verso il Fondo vittime della strada, per essere stata dallo stesso danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata.
In tal modo sarebbe superflua l’instaurazione di un giudizio autonomo verso la compagnia apparente che, nell’eventuale causa, si limiterebbe a invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2019 n. 6300