Un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere la propria pretesa nei confronti del soggetto obbligato il quale, ove non la contesti, pone in essere comportamenti concludenti che traducendosi nel riconoscimento del diritto fatto valere contro di lui, concorrono, ex art. 2944 c.c., a consolidare l’effetto interruttivo.
La valutazione delle reciproche condotte è rimessa al giudice di merito che ha il compito di esaminare, fornendo adeguata motivazione, tutte le emergenze processuali dalle quali possano essere tratte conseguenze significative al fine di qualificare i comportamenti omissivi o commissivi tenuti.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2019 n. 6321