Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato.
Cassazione civile sez. III, 27/02/2019 n. 5721