La responsabilità per danni causati dall’Intelligenza artificiale è un enigma.
Se il robot si sbaglia, ci si chiede chi sia il colpevole tenuto a risarcire.
In effetti le regole giuridiche attuali della responsabilità civile, figlie del diritto romano, chiamano in campo figure ritagliate sull’uomo. A fronte di una macchina che non funziona, ci si chiede se sia responsabile il costruttore oppure il programmatore o il venditore o il proprietario. Il problema è che queste categorie non si attagliano per nulla all’ipotesi in cui la responsabilità sia di un robot, cioè di una intelligenza artificiale, in grado di elaborare da sé i propri algoritmi, in grado di reagire all’ambiente usando la sua propria capacità cognitiva.

È uno scenario plausibile quello in cui si cita per danni un robot?
In caso negativo, e per lo meno in una prospettiva di breve o anche di medio periodo, gli ordinamenti giuridici hanno la possibilità di articolare le regole per dare al danneggiato un interlocutore legittimato passivo di una causa per risarcimento del danno? Fino a che il contenuto cognitivo della macchina dipenderà dall’impostazione data dall’uomo (dal costruttore), probabilmente le regole attuali possono avere una loro applicazione, anche con le dovute correzioni derivanti dal sistema della responsabilità per prodotti difettosi, che coinvolge il fornitore.
Su questa materia in sede di Parlamento Europeo sono emerse alcune proposte, tra cui quella di prescrivere un’assicurazione civile obbligatoria a carico di produttori e proprietari di robot a copertura dei danni provocati dai robot, ed anche l’istituzione di un fondo di risarcimento per la riparazione dei danni e l’immatricolazione dei robot, con l’iscrizione presso un registro specifico nell’Unione europea.
Ma dal momento in cui il robot avrà la sua attività cognitiva, tutto ciò sarà ancora valido? Il Parlamento Ue, in una prospettiva, più lunga ha anche ipotizzato, qualcosa che oggi ci sembra incredibile e cioè il riconoscimento ai robot di uno status giuridico: la personalità «elettronica» (che si aggiunge a quella fisica e a quella giuridica).

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