Molte le modifiche apportate dalla legge approvata in via definitiva dal parlamento
Per ottenere i risarcimenti occorre un doppio passaggio
Pagina a cura di Claudia Morelli

Nuova class action: doppio passaggio per ottenere i risarcimenti. Procedure automatizzate per l’adesione alla classe. «Quota lite» per gli avvocati che rappresentano la classe. Sono numerose le modifiche apportate all’istituto della class action dalla legge approvata in via definitiva dal senato il 3 aprile e ora in attesa di pubblicazione in G.U.
Le novità però avranno una gestazione lenta, visto che entreranno in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta e varranno per i danni commessi successivamente. Entro tale termine, il ministero della giustizia dovrà approvare una serie di provvedimenti per: a) disciplinare le attività che dovranno essere compiute tramite il portale telematico; b) individuare i requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe, nonché determinare il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa.
Le principali novità. Innanzitutto la trasmigrazione della disciplina dal codice del consumo (dlgs 206/2005) al codice di procedura civile, con l’inserimento di un nuovo titolo nel Libro IV sui Procedimenti speciali. La nuova collocazione consegue al carattere «generalista» della nuova class action, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. L’istituto non è più infatti collegato alla materia del «consumo», piuttosto a tutte le circostanze a seguito delle quali dall’attività di aziende private e enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità sia derivata una lesione a diritti individuali omogenei (i cosiddetti mass torts).

Non vi è più dunque la limitazione soggettiva del dover essere «un consumatore», e oggettiva, potendo l’azione di classe riguardare qualsiasi situazione soggettiva maturata a fronte di condotte lesive delle aziende.
Il nuovo procedimento. Il nuovo titolo del Libro IV è intitolata ai Procedimenti collettivi. In particolare l’azione di classe si svolgerà in due step. Il primo, finalizzato alla ordinanza di ammissibilità della class action, viene introdotto con ricorso e segue esclusivamente il rito sommario ordinario nel tribunale delle imprese del distretto dove ha sede l’azienda resistente. Le cause di inammissibilità replicano le attuali. Ammessa l’azione di classe e pubblicata l’ordinanza nel portale del ministero della giustizia (a fine di pubblicità legale), entro 60 giorni sarà possibile presentare altre azioni di classe basate sugli stessi presupposti.
Nuove modalità di adesione alla classe. Dopo l’ammissione della class action ha inizio la procedura «progressiva», con le nuove modalità di adesione, che potrà avvenire immediatamente dopo la ordinanza di ammissibilità (tra i 60 e i 150 giorni); o anche dopo la sentenza (tra i 60 e 150 giorni).
Nel procedimento, l’acquisizione delle prove penalizzerà con una sanzione amministrativa pecuniaria sia la parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.
La sentenza che accoglie l’azione di classe, adottata dal tribunale delle imprese, ha carattere «dichiarativo» sull’accertamento della responsabilità, stabilisce le caratteristiche dei diritti individuali che possono far parte della classe, quale documentazione le parti sono tenute a produrre, sui diritti al risarcimento o alla restituzione, nomina il giudice delegato e il rappresentante comune degli aderenti (con stessi requisiti del curatore fallimentare). La stessa sentenza provvede sulle domande risarcitorie e restitutorie, ma solo se esse sono proposte da soggetti diversi da associazioni organizzazioni. Infatti per queste ultime, la nuova disciplina rimanda al giudice delegato. Sarà quest’ultimo ad accogliere le adesioni e a condannare al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente, con un decreto che è titolo esecutivo. La procedura di adesione è informatizzata: la domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (Pec) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Serc) e non richiede l’assistenza del difensore;
Accordi transattivi. È una ulteriore novità, per favorire conciliazioni tra le parti prima della sentenza. La prima proposta può essere formulata dal tribunale prima della discussione orale della causa. Dopo la sentenza che accoglie l’azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva.
La quota lite per l’avvocato che rappresenta gli aderenti. Viene disciplinato il compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell’importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all’aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del ministro della giustizia.
L’azione inibitoria. In base alla riforma, con l’azione inibitoria collettiva «chiunque abbia interesse» (nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell’elenco del ministero della giustizia) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

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