IL CASO

Autore:  Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 307 – aprile  2019      

 

Premessa

Uno degli errori più banali che viene fatto quando facciamo una nuova polizza è quello di non andare a leggere le definizioni di polizza. Questo può comportare tutta una serie di problematiche che possono andare ad influire sul buon esito del nostro rapporto col cliente. Può capitare infatti che al primo sinistro questa nostra mancanza venga punita dalla compagnia, che considera non indennizzabile tutto ciò che non rientra nel contratto. Esistono però delle situazioni border line che ci fanno sperare che nonostante la nostra disattenzione la copertura sia comunque efficacie. Analizziamo uno di questi casi.

La polizza  

Un intermediario assicu­ra un suo nuovo cliente, tramite primaria compa­gnia, con una polizza in­cendio rischi industriali. Per il momento l’assicu­rato non ha bisogno di assicurare il contenuto in quanto il l’edificio è vuoto e verrà riempi­to nei mesi successivi quando verrà deciso di spostare nella nuova sede parte dell’attività. La copertura quindi in questa prima battuta riguarda solo le partite fabbricato, ricorso terzi, spese demolizione e sgombero e fenomeno elettrico. Le partite sono congrue. La normativa di polizza è ampia. I tassi sono competitivi. Nulla fa pensare che ci possa­no essere problemi.

Il sinistro

Dopo circa un mese avviene un forte sbalzo di tensione che crea un danno da fenomeno elettrico ad alcuni impianti al servizio del fabbricato. Gli impianti colpiti sono quello elettrico, quello di allarme, la videosorveglianza e della telefonia che era stato appena installato. Il danno è rilevante ed ammonta a circa 40 mila euro. La somma assicurata per fenomeno elettrico è pari ad € 50.000,00, quindi pare capiente. La polizza però essendo uno stampato rischi industriali ha la seguente definizione di fabbricato (ricordiamo che il contenuto non è assicurato):

“Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compreso fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso quanto rientrante nella definizione di macchinario, attrezzature ed arredamento”.

A complicare le cose c’è l’esclusione dei danni da fenomeno elettrico, salvo poi ricomprenderli con partita separata e normativa come di seguito indicata:

“Fenomeno elettrico. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicura­zione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;

b) causati da usura o da carenza di manutenzione;

c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore”.

Alla luce di quanto sopra esposto il sinistro è in copertura?

La posizione della compagnia    

Il perito conferma che il danno tota­le è di circa € 40.000,00. Suddivide lo stesso nella parte che ha colpito macchine ed impianti elettrici (e lo quantifica in € 10.000,00) da quello che ha invece danneggiato impianti ad apparecchiature elettroniche: € 30.000,00. Dopodiché viene posta la riserva della indennizzabilità di en­trambi i danni per i seguenti motivi. Il fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici non sarebbe in­dennizzabile in quanto non essendo assicurato il contenuto, il fabbricato non comprende nella sua definizione nessuna tipologia di impianto e per questa ragione il rischio non rien­trerebbe in copertura. Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroniche, oltre statuizione vista prima, esiste un’ulteriore esclusione che è quella della clausola di feno­meno elettrico sopra esposta, che alla lettera a) delle esclusioni statuisce che l’assicurazione non opera nei confronti dei suddetti impianti.

Per questi motivi la compagnia re­spinge l’indennizzo sposando a pie­no quanto stabilito dal perito.

Cosa può fare l’assicurato

Può certamente ricorrere all’auto­rità giudiziaria per impugnare tale decisione (in fondo ha pagato un premio per la garanzia fenomeno elettrico e qualcosa vorrà pur dire) e quindi prendersela direttamente con la compagnia e vedere come va a finire. Oppure può far causa al suo intermediario per non avergli venduto il prodotto idoneo alle sue esigenze. In questa seconda strada ovviamente l’assicurato ha più pos­sibilità di ottenere il pieno ristoro del danno.

Diritto      

Analizziamo il danno nelle sue due componenti. In merito al danno da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici (quello da 10 mila euro), la reiezione del danno fondata sul fatto che la definizione di fabbricato non comprende gli impianti è priva di fondamento.
Con la partita fabbricato infatti non vengono assicurati i danni da fenomeno elettrico (che sono normalmente esclusi dal rischio base danni diretti ai beni), ma i danni incendio, fulmine, esplosione e scop­pio etc. solamente nel caso si verifichi uno di questi sinistri (ripetiamo per aiutare la comprensione) cioè di incendio, fulmine etc.

Per determinare cosa vogliamo assicurare con la partita fabbricato andiamo a vedere la definizione ed allora avremo indennizzate ad esempio le spese per ricostruire le mura, ma non quelle per ricomprare gli impianti.
Il ri­schio fenomeno elettrico in questo caso è assicurato come rischio nominato a parte (tra l’altro con partita separata) e quindi, dato che i macchinari e gli impianti elettrici sono compresi, non c’è alcun dubbio che il danno di € 10.000,00 debba essere pagato dalla compagnia. Diverso è invece il problema relativo alle apparecchiature elettroniche.

La clausola fenomeno elettrico richiamata in polizza esclude infatti esplicitamente alla lettera a) i danni che colpiscano le apparecchiature elettroniche. In questo caso la reiezione del danno è legittima e si apre in ogni caso il campo ad una eventuale RC professionale dell’intermediario, che non ha venduto all’assicurato un prodotto idoneo alle sue esigenze.

Conclusione

Come abbiamo visto in questo caso concreto molto spesso i periti non sanno leggere le polizze e non bisogna mai pren­dere per oro colato la loro interpretazione del contratto. Nel caso concreto si evince comunque un altro problema di fondo, che è quello relativo alle conoscenze tecniche degli operatori del mercato assicurativo.
Competenze che non sempre sono proporzionate alla polizza sottoscritta.

In ogni caso l’intermediario ha una elevata responsabili­tà professionale (in base alla normativa vigente), che lo obbliga ad essere altamente vigile e preciso nell’esercizio della sua attività lavorativa.
Il rischio che corre infatti è quello di trovarsi ad essere, se mi lasciate usare il termine, assicuratore di ultima istanza nel caso in cui la copertura assicurativa sia palesemente inefficace per mancata analisi del rischio da parte del medesimo.

Nel caso analizzato, infatti, oltre ad una risposta della compagnia palesemente non conforme al contratto stipulato, si ravvisa anche una gestione del cliente da parte dell’intermediario con falle e imprecisioni tal i da rendere probabile una sua respon­sabilità professionale nel caso in cui il cliente, dopo aver ricevuto la risposta della compagnia, si rivolga ad un legale.