PREVIDENZA
Autori: Silvin Pashaj e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 307 – aprile 2019
Abbiamo già visto nei precedenti appuntamenti che l’assegno erogato per la pensione Quota 100 non subisce alcuna penalizzazione. Di fatto, il decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019 non ha apportato alcun cambiamento sulla metodologia di calcolo e non ha previsto l’applicazione di penalizzazioni di nessun tipo.
La pensione percepita in Quota 100 rispetto alla pensione di vecchiaia, ovvero la pensione anticipata con oltre 42 anni di contributi, risulta nella stragrande maggioranza dei casi più bassa, ma non è sempre così. Ciò dipende dal meccanismo intrinseco del sistema di calcolo contributivo, che a partire dal primo gennaio 2012 è applicato a tutti i lavoratori: l’anticipo di 4 anni, nel caso delle donne o 5 anni per i lavoratori uomini comporta una riduzione della quota di pensione calcolata col contributivo per via di un numero minore di contribuzione versata e un coefficiente di trasformazione più basso.
Ovviamente questa riduzione è maggiore per tutti quei soggetti per cui la pensione è computata prevalentemente col sistema contributivo, ossia che al 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi e tale riduzione è tanto maggiore quanti sono gli anni di anticipo. Lo vedremo in un successivo approfondimento.
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