La responsabilità dell’avvocato -per omessa proposizione di impugnazione- non può essere riconosciuta per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, ma occorre verificare se l’evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente,
- sia riconducibile alla sua condotta
- se vi sia stato un danno effettivo
- e se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto.
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019 n. 4742