Se l’erogazione della prestazione previdenziale provenga dall’Inps in conseguenza di un sinistro, l’ente previdenziale, nel momento in cui riconosca un assegno di invalidità in conseguenza di un fatto dannoso cagionato da un terzo, ha diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore.
Del tutto irrilevante è la circostanza che l’Inps abbia poi esercitato o meno tal diritto di surrogarsi: consentire al danneggiato di cumulare un assegno di invalidità con l’intero risarcimento significherebbe, per il responsabile e il suo assicuratore all’obbligo di un doppio pagamento per il medesimo danno.
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019 n. 4734