I lavoratori coinvolti in operazioni aziendali di fusione per incorporazione possono riscattare la propria posizione contributiva maturata presso un fondo pensione, per perdita dei requisiti di partecipazione. Lo spiega la Covip a risposta di un quesito.
Il quesito, nello specifico, riguarda la richiesta di parere nel caso in cui, con apposito accordo sindacale, sottoscritto nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione, sia stato pattuito che la contribuzione dei lavoratori dell’azienda fusa sia versata, successivamente alla fusione, al fondo pensione di riferimento del gruppo cui appartiene l’azienda incorporante, anziché al fondo pensione al quale i lavoratori sono aderenti.
Negli «orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex art. 14, comma 5, del decreto n. 252/2005», adottati dalla Covip nel 2009, viene esaminato il caso di cessione di ramo d’azienda assistita dalla pattuizione dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso cui i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente. Anche se questo caso è diverso da quello del quesito similmente però la Covip conviene sulla sussistenza di un’ipotesi legittimante il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, perché è mutato il fondo di riferimento della platea dei lavoratori, in ragione dell’accordo sindacale sopravvenuto che ha previsto l’impegno del nuovo datore di lavoro di pagare i contributi a una forma pensionistica collettiva diversa dal fondo di originaria appartenenza dei lavoratori. Infatti, osserva la Covip, la perdita dei requisiti non si ha solo nell’ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro o un cambiamento dell’attività lavorativa che collochi il lavoratore nell’ambito di una diversa categoria contrattuale, alla quale non trovi applicazione la fonte istitutiva della forma cui aderiva in precedenza, ma anche nell’ipotesi, come quella del quesito, in cui trovino successivamente applicazione allo stesso lavoratore accordi collettivi che dispongono la destinazione dei contributi futuri del datore di lavoro ad altra forma pensionistica.
Carla De Lellis
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