GIURISPRUDENZA

Autore: Avv. Laura Opilio e Avv. Luca Odorizzi 
ASSINEWS 306 – marzo 2019    

Il 13 febbraio 2019 il Coreper (un organo del Consiglio  dell’Unione europea formato dai rappresentanti permanenti  dei paesi membri presso l’UE) ha confermato l’accordo  preliminare raggiunto lo scorso dicembre dalle istituzioni  europee sul regolamento che introduce il prodotto pensionistico  paneuropeo (PEPP), ossia una nuova tipologia  di prodotti pensionistici ad adesione individuale.

La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione Europea il 29 giugno 2017, con l’obiettivo di offrire  una maggiore scelta ai consumatori e favorire lo sviluppo  del mercato delle pensioni individuali.
Il 13 dicembre 2018,  a seguito di negoziati informali tra rappresentanti del Parlamento,  del Consiglio e della Commissione (c.d. trilogo), era  stato raggiunto un accordo di compromesso sul testo del  regolamento, con l’obiettivo di un’approvazione in prima  lettura.

A seguito del recente assenso del Coreper, il testo  sarà ora revisionato sotto l’aspetto giuridico-linguistico e  sottoposto al Parlamento e al Consiglio per l’approvazione  definitiva. La nuova disciplina entrerà in vigore 12 mesi  dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’UE.  Il regolamento si propone la creazione di un mercato unico  dei piani pensionistici individuali, attraverso l’introduzione  di un prodotto paneuropeo che andrà ad affiancarsi ai  sistemi di previdenza complementare già presenti negli  stati membri.

Il PEPP sarà caratterizzato da un grado elevato di standardizzazione,  trasparenza e semplicità, in modo da essere  facilmente fruibile dal consumatore e quindi di più facile  diffusione.  La possibilità di creare e collocare i singoli prodotti sarà  riservata ad imprese di assicurazioni, banche, fondi pensione,  SIM e SGR (cc.dd. provider).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La bozza di regolamento condivisa  dalle istituzioni europee prevede  che un PEPP possa essere immesso  sul mercato solo a seguito  della registrazione presso l’EIOPA  (l’iniziale proposta della Commissione  prevedeva invece una vera e  propria autorizzazione preventiva).  I provider dovranno presentare  la domanda di registrazione alle  rispettive Autorità di Vigilanza  nazionali, le quali saranno tenute  a valutarne la compliance rispetto  alle disposizioni del regolamento.

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