Va escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell’azienda se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita a invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa.
Cassazione civile sez. III, 29/01/2019 n. 2358