Per l’azione risarcitoria proposta nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se si controverte soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche – nel caso di specie, arsenico e fluoruri – imposti da disposizioni anche di rango comunitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato. Infatti, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione, costituisce soltanto il presupposto dell’erogazione di acqua non conforme e, quindi, del non esatto adempimento delle obbligazioni in capo al gestore in forza del rapporto individuale di utenza.
Cassazione civile sez. un., sentenza del 19/12/2018 n. 32780