A due giorni dalla chiusura, presentate 14.268 domande. Se ne attendevano il doppio
Pesano le riduzioni di assegno e il divieto di lavorare
di Nicola Mondelli

Si sta per chiudere la finestra pensionistica straordinaria nella scuola. I dirigenti scolastici, i docenti, compresi gli insegnanti di religione, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di ruolo hanno tempo fino al 28 febbraio per inoltrare, con le modalità fornite dal ministero dell’istruzione con la circolare n. 4644 del 1° febbraio 2019, la domanda di cessazione dal servizio. Domanda che, se accolta, avrà effetti dal 1° settembre 2019, per il personale Afam dal 1° novembre 2019. A ieri erano 11.431 i docenti che hanno fatto domanda per quota 100. Calcolando anche gli insegnanti di religione cattolica (134), il personale educativo (34) e il personale Ata (2.669),il totale è di 14.268 unità. Ben lontani dalle 30-40 mila unità che si stimavano all’inizio come platea di potenziali interessati. Complessivamente, con le 25 mila domande di pensione già presentate, i pensionamenti che scatteranno il prossimo settembre potrebbero arrivare dunque a 40mila.

Oltre a quota 100 (requisiti: età non inferiore a 62 anni unitamente ad almeno 38 anni di contributi), entro il 28 febbraio si può chiedere anche la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 (requisiti: indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 e dieci mesi per le donne), e la pensione anticipata dell’opzione donna (requisiti: avere maturato al 31 dicembre 2018 un’anzianità contributiva peri o superiore a 35 anni e una età anagrafica peri o superiore a 58 anni).
Quelle del 1° settembre e del 1° novembre del 2019 costituiscono, a differenze dei dipendenti pubblici, le sole finestre di accesso e di decorrenza della pensione del personale scolastico, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo espressamente richiamato dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legge 28 gennaio 2019.

A due giorni dal termine fissato dai predetti articoli per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte del personale della scuola, appunto il 28 febbraio, non ci sono ancora segnali di una massiccia adesione, come da alcuni forse troppo precipitosamente ventilata, in particolare alla pensione quota 100 oltre che alle altre due forme di pensione anticipata.
L’iniziale entusiasmo per l’introduzione di quota 100 sembra essersi raffreddato una volta conosciute le conseguenze della scelta: una maggiore forbice tra ultima retribuzione e ammontare della pensione e un divieto quasi assoluto, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il numero del personale della scuola che entro il 28 febbraio 2019 avrà presentato la domanda di cessazione dal servizio si potrà comunque conoscere entro la prima settimana di marzo, un numero che potrebbe essere notevolmente inferiore a quello ipotizzato.
Il numero di quanti avranno effettivamente accesso alla pensione anticipata lo si potrà conoscere, invece, nei mesi successivi dopo che l’Inps avrà, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e di quelli presenti nell’amministrazione scolastica, accertato il diritto al richiesto trattamento pensionistico anticipato.
Sembra invece essere stata accolta favorevolmente la disposizione di cui all’articolo 15, comma 1 che consente non solo l’accesso alla pensione anticipata se entro il 31 dicembre 2019 si potrà fare valere una anzianità contributiva di 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini, ma anche di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale liquidazione del trattamento pensionistico, purché non si abbia compiuto il 65° anno di età e ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del ministero della funzione pubblica.
Modalità di presentazione della domanda: tanto la circolare ministeriale n. 4644 del 1 febbraio 2019, quanto quella dell’Inps n. 11 del 29 gennaio 2019 ribadiscono che il punto di partenza per il personale della scuola che voglia cessare dal servizio all’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/2020 resta la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio. Quella di accesso alla pensione può invece essere inviata all’Istituto di previdenza anche successivamente al 28 febbraio, ma comunque in tempo utile per consentirne il pagamento fin dal primo giorno del mese di settembre 2019.
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