L’appaltatore non può liberarsi dalla propria responsabilità semplicemente dichiarandosi nudus minister in quanto egli rimane comunque obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni ricevute e, ove queste siano palesemente errate, può liberarsi da responsabilità solo comprovando di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo.
Tribunale sez. III, Pavia, 30/11/2018, n. 1903