Un dlgs in Consiglio dei ministri con obblighi per società e persone fisiche a tutela del mercato
Sanzioni fino al 10% dei ricavi annui per le società
di Luigi Chiarello
Una sola bussola europea per la costruzione degli indici usati come riferimento per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e gli indicatori utilizzati per misurare la performance dei fondi di investimento. E sanzioni fino a un milione di euro o anche superiori, fino al 10% del fatturato annuo, per le società che violano le regole di buona gestione interna o inquinano i parametri di riferimento del mercato finanziario. Scure anche sugli amministratori che barano.
È quanto prevede un decreto legislativo, ieri al via libera definitivo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento punta ad armonizzare le disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti addetti al calcolo degli indici o nella fornitura dei dati da inserire nel calcolo stesso dei parametri. L’obiettivo è garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione e un elevato livello di protezione degli investitori. Il dlgs allinea le norme italiane e, in particolare, la legge 234 del 2012, alle disposizioni del regolamento europeo 2011/2016.
Le sanzioni in primis vanno a colpire chi viola le svariate disposizioni del regolamento Ue, in materia di: governance e conflitti d’interesse, requisiti da rispettare nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza, controllo e responsabilità degli amministratori, conservazione delle registrazioni e trattazione dei reclami; persino le esternalizzazioni non conformi decise dai manager.
In particolare, il dlgs introduce un nuovo articolo, il 190-bis, al Testo unico sulla finanza, il Tuf (dlgs n. 58/1998). Esso dispone sanzioni, relative alla errata costruzione degli indici, che vanno da 10 mila a un milione di euro per le persone giuridiche. O, anche, fino al 10% del fatturato totale annuo, quando quest’ultimo supera il milione. Per quanto riguarda, invece, le persone fisiche, il range definito di «multe» va da 50 mila a 500 mila euro.
Il decreto non ha optato per l’introduzione di sanzioni a carattere penale, in quanto le violazioni di cui tratta riguardano precetti di natura procedurale; nei casi di manipolazione del benchmarck finanziario, però, alla «multa» prevista dal dlgs si affianca una «copertura» penale, visto che una simile condotta rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 185 del Tuf. E, in particolare, tra le fattispecie della manipolazione di mercato, previste dalla direttiva Ue sugli abusi di mercato.
Sul versante sanzionatorio, le novità non si esauriscono qui. Il dlgs interviene ulteriormente sui limiti edittali nei confronti delle persone giuridiche e fisiche, quando le violazioni, legate alla correttezza degli indicatori di riferimento sono messe in campo da amministratori, direttori, funzionari addetti al controllo e al personale aziendale. O rappresentanti legali delle società. Violazioni, che possono essere legate:
– all’errato reperimento delle informazioni finalizzate a costruire gli indici, per via del ricorso a soggetti non affidabili o non rappresentativi del mercato;
– alla condotta dell’amministratore, quando questo cambi in modo errato i valori poiché li ritiene non congrui.
In questi casi, la sanzione per le persone giuridiche è prevista tra 10 mila e 250 mila euro; oppure fino al 2% del fatturato, quando i ricavi della società superano i 250 mila euro annui. Mentre, per le persone fisiche la multa prevista va da 5 mila a 100 mila euro.
Prevista, infine, la costituzione di un collegio di supervisione che avrà, tra i suoi compiti principali, quello di fornire la propria opinione all’autorità competente sull’amministrazione del benchmark e sulle misure volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all’indice, per mantenerne la rappresentatività.
La ratio del provvedimento. Il legislatore, dunque, introduce una serie di obblighi a carico degli amministratori (che controllano la fornitura di un indice di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità. Sotto la lente anche i controlli interni, l’utilizzo di dati e di metodologie per la determinazione degli indici (che devono essere conformi a certi requisiti); i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; l’elaborazione dei codici di condotta, la trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici.
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