SINISTRI AUTO/ Dm dello Sviluppo economico aggiorna gli importi agli indici Istat
Per ciascun giorno di inabilità assoluta 47,07 euro
di Antonio Ciccia Messina

Adeguati all’aumento dell’indice Istat i risarcimenti delle microlesioni. Per ogni giorno di inabilità assoluta, ad esempio, l’importo (da aprile 2018) è di 47,07 euro contro i 39,37 stabiliti inizialmente dalla norma, che erano già stati portati a 46,88 nell’aprile 2017.
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 9 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, ha approvato l’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La base giuridica è l’articolo 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private.
La norma prevede che le microlesioni da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono aggiornati annualmente con decreto del ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione Istat.

Il decreto in esame segue il precedente analogo del ministro del 17 luglio 2017, con il quale gli importi sono stati aggiornati alla variazione Istat a decorrere dal mese di aprile 2017. Il decreto in commento applica, dunque, la maggiorazione dello 0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice Istat, a decorrere dal mese di aprile 2018.
Conseguentemente a decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati nelle seguenti misure: 807,01 euro, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità (lettera a); 47,07 euro, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta (lettera b).

Il primo comma dell’articolo 139 individua i criteri del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti. Nel dettaglio alla lettera a) si prevede che a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; l’importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità di un coefficiente; infine l’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno a partire dall’undicesimo.
Nella versione originaria dell’articolo 139, comma 1, del codice delle assicurazioni il valore del primo punto era stato determinato in 795,91 euro (lettera a). Invece (lettera b), il danno biologico temporaneo, sempre nella versione originaria, era liquidato in 39,37 euro, per ogni giorno di inabilità assoluta.
Si aggiunge che la norma stabiliva che, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il codice delle assicurazioni definisce il danno biologico quale la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

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