I chiarimenti delle Entrate. Ok al regolamento unilaterale ai fini della deducibilità
Tra i beneficiari rientrano pure stagisti e somministrati
di Claudio Della Monica
Via libera al regolamento aziendale predisposto unilateralmente dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo negoziale ai fini dell’integrale deducibilità delle spese in beni e servizi a favore dei dipendenti. Anche gli stagisti e i somministrati rientrano a pieno titolo tra i beneficiari del Welfare aziendale. Stop alla categoria «mista» amministratore co.co.co. e manager dipendente, qualora le misure di Welfare non siano offerte alla generalità dei lavoratori. Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate – Direzione centrale Pmi – con risposta a interpello n. 956-1279/2018 (riportata al n. 10 sul sito web della stessa Agenzia) del 25 gennaio scorso.
L’istante ha sottoposto all’attenzione del Fisco un regolamento aziendale predisposto unilateralmente dal datore di lavoro di una piccola azienda di ristorazione senza alcun iscritto alle organizzazioni sindacali. Il regolamento, di durata annuale con tacito rinnovo salvo disdetta, vincola l’azienda per tutta la sua durata temporale in quanto una volta acquisito dai lavoratori assume natura di contratto, quindi fonte di obbligo negoziale. Contiene inoltre clausole come: «Ciascun lavoratore beneficiario aderendo all’offerta di servizi acquisisce la titolarità di un diritto soggettivo al quale è correlato l’obbligo di adempiere» da parte del datore di lavoro. Ancora: «Per tutta la durata del presente regolamento» l’azienda «si impegna a tener conto delle esigenze e dei suggerimenti dei lavoratori con finalità di miglioramento dell’offerta e della fruizione dei servizi welfare».
Tanto basta per dare risposta positiva all’istante che chiedeva di poter dedurre integralmente dal reddito d’impresa le spese di Welfare sostenute a favore dei dipendenti e non limitatamente al 5 per mille come indicato dall’art. 100, comma 1, del Tuir. Risultano quindi superate le convinzioni di parte della dottrina che – sulla scorta di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 28/E/2016 sull’obbligo «negoziale» del regolamento aziendale – ha da sempre sostenuto la necessità della partecipazione, diretta o indiretta, delle organizzazioni sindacali alla genesi del regolamento stesso.
Per quanto riguarda gli altri chiarimenti, anche gli stagisti titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir, rientrano a pieno tra i potenziali beneficiari del Welfare aziendale, in linea con quanto la stessa Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 954-1417/2016 (si veda ItaliaOggi del 20 aprile 2017), aveva fatto a favore degli amministratori di società, anch’essi titolari di reddito di lavoro assimilato (lett. c-bis). I benefici del Welfare aziendale si applicano anche ai lavoratori somministrati a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 30 del dlgs n. 81/2015, dal momento che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, anche questi risultano titolari di reddito di lavoro dipendente. Anche in questo caso vengono meno le perplessità dettate in particolare dalla diversa titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’agenzia di somministrazione e non all’azienda utilizzatrice.
Cartellino rosso infine per la categoria definita «manager» dall’istante, composta dall’amministratore unico e dal capo sala lavoratore dipendente, con conseguente concorrenza al reddito del valore dei servizi loro offerti. Al di là degli aspetti giuridici analizzati dall’Agenzia delle Entrate, la bocciatura si sarebbe potuta evitare: 1) se il piano Welfare fosse stato rivolto alla generalità dei lavoratori (vedasi risposta a interpello n. 954-1417/2016 già citata); 2) se i servizi offerti alla suddetta categoria – di valore superiore alle altre – fossero stati riconosciuti, anche in misura graduata, agli ulteriori destinatari del piano Welfare. In questo caso, infatti, sia per l’amministratore che per il capo sala non sarebbe stato necessario individuare una categoria «ad hoc».
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