La precisazione dall’Inail. Un successivo dm chiarirà le novità previste in manovra
Premio di 12,91 euro, come gli anni scorsi, entro fine mese
di Daniele Cirioli
Per la polizza casalinga del 2019 si versa ancora il vecchio premio. Entro fine mese, quindi, va versato il premio di 12,91 euro come negli anni passati, in attesa che il previsto dm disciplini le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 su modalità e termini per assolvere l’obbligo assicurativo. Sarà questo stesso decreto a dire come versare l’integrazione fino a 24 euro (che rappresenta il nuovo premio). A precisarlo è l’Inail, nella circolare n. 2/2019, con il placet del ministero del lavoro, in cui illustra la mini riforma dell’assicurazione in ambito domestico. Riforma che, peraltro, ha migliorato e ampliato la tutela per gli infortuni.
Tutele più ampie
La novità riguarda, dunque, la tutela assicurativa delle casalinghe. L’assicurazione comprende i casi d’infortunio avvenuti nell’ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato/a, da cui sia derivata un’inabilità permanente al lavoro. L’ampliamento della tutela riguarda, prima di tutto, l’abbassamento del grado d’inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27 (fino al 31 dicembre 2018) al 16%. Inoltre, se l’inabilità permanente è compresa tra 6 e 15%, viene corrisposta una prestazione una tantum dell’importo pari a 300 euro rivalutabile. Infine, la tutela assicurativa opera per le persone d’età compresa tra 18 e 67 anni, anziché tra 18 e 65 anni (come è stato fino all’anno scorso).
Rincara il premio
In relazione all’ampliamento delle prestazioni la riforma ha elevato il premio assicurativo, che da quest’anno è fissato in 24 euro annui. Modalità e termini per assolvere a tale obbligo, però, devono ancora essere disciplinati con dm. Per l’anno in corso, pertanto, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto anche della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’Inail stabilisce che il premio venga versato in misura invariata, cioè euro 12,91. Il citato decreto provvederà, poi, a fissare le modalità d’integrazione del premio, fino all’importo di 24 euro. Pertanto, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, l’Inail precisa che le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’istituto assicuratore agli interessati in attesa della citata integrazione. Allo stesso modo, le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno corrente, devono iscriversi all’assicurazione tramite pagamento dell’importo di 12,91 euro, fermo restando anche in questo caso il successivo allineamento all’importo di 24 euro.
Gli esonerati
L’Inail, infine, ricorda che il premio assicurativo annuo è a carico dello stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a 9.296,22 euro.
Si ricorda che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare tutti i redditi dei singoli componenti lo stesso nucleo familiare. Tali soggetti sono tenuti a iscriversi all’assicurazione casalinghe mediante la presentazione, all’Inail, di una domanda contenente i dati anagrafici del richiedente e attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi. L’istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente. I soggetti in possesso dei predetti requisiti reddituali, che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell’anno solare, sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti, all’immediata iscrizione all’Inail. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, invece, sono tenuti a denunciare all’Inail il venir meno anche di uno dei requisiti assicurativi o del requisito reddituale per l’esonero dal versamento del premio, entro i successivi 30 giorni.
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