di Stefano Manzelli

Non è punibile il conducente che viene trovato alla guida del proprio veicolo leggermente alterato dall’alcol in una zona poco trafficata del centro abitato. Specialmente se si tratta di un soggetto incensurato che svolge regolare attività lavorativa senza aver provocato incidenti e se ne sta tornando a casa dopo una serata di meritate distrazioni ludiche. Lo ha ribadito la Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 7903 del 10 gennaio 2019.

Il collegio ha accolto le censure proposte dall’avvocato Francesco Cardillo: nel caso sottoposto all’esame dei giudici il trasgressore è stato fermato in piena notte dalla polizia stradale in un quartiere periferico leggermente alterato dall’alcol e senza essere incorso in un sinistro stradale o in altre violazioni particolari. Il comportamento dell’autista a parere del collegio è quindi inquadrabile nelle ipotesi previste dall’art. 131-bis c.p. stante la fedina penale pulita dell’appellante, la sua condotta di vita normale e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa. Guidare leggermente alterati dall’alcol in una zona poco frequentata anche se in piena notte non mette in pericolo la sicurezza stradale. Specialmente se si tratta di un soggetto che non ha mai avuto guai con la legge e che risulta impegnato dal punto di vista occupazionale. In buona sostanza un episodio occasionale di modesto rilievo commesso da un soggetto incensurato non rileva penalmente. Anche se si tratta di un reato severamente punito dal codice stradale come la guida alterata dall’alcol.

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