di Maria Elisa Scipioni.
La “L. 29/1979 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali” fu la prima riforma a porre le premesse di un disegno organico sul coordinamento di spezzoni contributivi versati in più gestioni previdenziali.
Questa innovativa riforma consentì per la prima volta di coordinare tutti i regimi del lavoro dipendente e la costituzione di una posizione unica (gratuitamente) presso il regime generale INPS. A rimanere però escluso era il mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni. Dopo 11 anni si estese la Ricongiunzione anche ai liberi professionisti con la legge 45/90.
In questo quadro così complesso s’inserì inoltre la fusione dei fondi speciali ed esonerativi, quali il Fondo Elettrici, il Fondo Telefonici, quello dei Dirigenti e la gestione dei dipendenti pubblici (ex-Inpdap). Tutti i lavoratori assunti dopo l’accorpamento di suddetti Enti al FPLD sono iscritti di fatto in quest’ultima gestione.
Vediamo ora in dettaglio cosa prevede e come si circostanzia la normativa della ricongiunzione. La definizione di ricongiunzione è sostanzialmente legata alla facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento di tutti i periodi di contribuzione, versati in fondi diversi, presso un unico fondo allo scopo di ottenere un’unica pensione. A valle dell’operazione i contributi ricongiunti sono considerati equivalenti, a tutti gli effetti, ai contributi effettivi versati al fondo in oggetto.
La ricongiunzione si può richiedere una sola volta e deve valere per tutti gli spezzoni contributivi accreditati e per tutti gli anni di ogni spezzone. In ogni caso, eventuali anzianità contributive versate in due posizioni, che fanno riferimento allo stesso periodo temporale, non sono cumulabili. La ricongiunzione può essere chiesta sia nel fondo di appartenenza, sia nel fondo di competenza del periodo pregresso. Per ogni tipologia di passaggio sussistono piccole variazioni a questo schema. La precedente clausola, risulta evidente, rende ovviamente la ricongiunzione e la totalizzazione mutualmente esclusive.
In ogni caso non sono ricongiungibili periodi di contribuzione a enti previdenziali integrativi quale l`ENASARCO dei rappresentanti e il fondo dei dirigenti “Mario Negri”, che offrono pensioni che si sommano al trattamento base dell’assicurazione obbligatoria.
Schemi di Ricongiunzione
Negli schemi sotto riportati la freccia indica da e verso quale fondo transitano i contributi. Per ogni movimento sussistono regole, minimi e computi alle volte differenti, altre volte simili, ma comunque con relative peculiarità che occorre approfondire.
Fondi Sostitutivi = > INPS regime generale lavoratori dipendenti
Periodi di contribuzione presso l’ex Fondo Elettrici, presso l’ex Fondo Telefonici, ecc. possono essere ricongiunti in un’unica posizione presso l`INPS gestione lavoratori dipendenti. Inizialmente questo passaggio fondamentale non prevedeva alcun onere, ma la legge n. 122 del 2010 ha reso anche questa opzione onerosa come le seguenti che tratteremo. Gli enti interessati provvedono a versare all`INPS tutta la contribuzione acquisita maggiorata dell`interesse composto annuo del 4,5%.
INPS regime generale lavoratori autonomi < = > INPS regime generale lavoratori dipendenti
Periodi di contribuzione come lavoratore autonomo (Artigiano, Commerciante, Coltivatore Diretto) possono essere ricongiunti con le contribuzioni in qualità lavoratori dipendenti. Si ottiene pertanto una pensione calcolata con la normativa dei lavoratori dipendenti che di solito concede trattamenti migliori. È necessario possedere 5 anni di contribuzione come lavoratore dipendente nel periodo immediatamente precedente la domanda di ricongiunzione.
Onere dell`operazione :
– Se i periodi ricongiunti riguardano il sistema retributivo: a carico del richiedente il 50% della Riserva Matematica dedotto i contributi versati nelle rispettive gestioni dei lavoratori autonomi.
– Se i periodi ricongiunti riguardano il sistema contributivo: non è dovuto alcun onere. Il montante contributivo maturato nella posizione da ricongiungere verrà trasferito nella nuova posizione accreditato al valore nominale dell`anno dell`operazione.
INPS lavoratori dipendenti = > Fondi Sostitutivi o Esonerativi
Periodi di contribuzione presso l`INPS gestione lavoratori dipendenti possono essere ricongiunti in un’unica posizione presso lo Stato, presso le Amministrazioni Locali, lavoratore dello spettacolo, ecc. è equivalente il trasferimento da un fondo sostitutivo / esonerativo a un altro. È necessaria l’iscrizione al momento della domanda al fondo di destinazione , oppure 8 anni di contribuzione effettiva presso il fondo di destinazione se il periodo di iscrizione è antecedente la domanda.
Oneri come nei casi succitati.
Fondo Privatizzato <= > Fondo Pubblico e Fondo Privatizzato <= > Fondo Privatizzato
Periodi di contribuzione presso una delle casse dei liberi professionisti possono essere ricongiunte in posizioni INPS, oppure in fondi esonerativi o sostitutivi (INPDAP – statali, lavoratori dello spettacolo, ecc.) è equivalente il trasferimento inverso. È necessaria l’iscrizione al momento della domanda al fondo di destinazione, oppure 8 anni di contribuzione effettiva presso il fondo di destinazione in periodo antecedente la domanda.
Onere dell`operazione
A carico del richiedente l`intera Riserva Matematica . Non sussiste il concetto di Riserva Matematica per i fondi che hanno adottato il sistema di calcolo contributivo, pertanto non è dovuto alcun onere. Ricadono in questa categoria gli enti dei liberi professionisti istituiti dal 1996 (psicologi, attuari, biologi, ecc.)
I contributi versati nelle gestioni di provenienza vengono accreditati maggiorati dell`interesse composto del 4,5% concorrendo alla riduzione dell`onere.
Fondi Esonerativi = > INPS regime generale lavoratori dipendenti
Periodi di contribuzione presso lo Stato, presso le Amministrazioni Locali (CPDEL), presso Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), presso la Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), ecc. possono essere ricongiunti in un’unica posizione presso l`INPS gestione lavoratori dipendenti. Inizialmente questo passaggio fondamentale non prevedeva alcun onere, successivamente la legge n. 122 del 2010 ha trovato applicazione anche per tali regimi, ma la legge di stabilità 2013 del Governo Monti è intervenuta modificandola in favore dei soli lavoratori dello Stato e ripristinando, a domanda, il riconoscimento gratuito. Ciò avviene solamente per i lavoratori cessati dal servizio al 31.12.2010, per tutti gli altri il ricongiungimento è oneroso. Gli enti interessati provvedono a versare all`INPS tutta la contribuzione acquisita maggiorata dell`interesse composto annuo del 4,5%.
Stima dell’onere : la riserva matematica
La principale peculiarità della ricongiunzione è l’eventuale presenza dell’onere a carico del richiedente. Il motivo di questo extra costo è determinato dal fatto che la ricongiunzione è un istituto connesso al sistema di calcolo retributivo delle pensioni. Nel vecchio calcolo retributivo la misura della pensione non è rapportata ai contributi effettivamente versati, ma solo al numero degli anni accreditati. Inoltre la pensione retributiva non tiene conto dell’aspettativa di vita del pensionato dalla data di prima pensione in poi. L’ente previdenziale che ricostruisce la posizione previdenziale con la contribuzione ricongiunta, sarà costretto a fare fronte dalla data di pensione in poi al pagamento di una maggiorazione della pensione, proporzionale agli anni ricongiunti, ma non è affatto detto che i contributi trasferiti riescano a compensare questa maggiore spesa. A tutela dei flussi di bilancio, la legge prevede che l’ente provveda alla stima, tramite un calcolo attuariale, dell’onere derivante dall’operazione di ricongiunzione (ridotto ovviamente dei contributi effettivamente trasferiti) e di chiedere al beneficiario interessato di sostenerne parte o l’intero ammontare. Questo onere, la cui base è il calcolo della riserva matematica, è un formalismo descritto dai seguenti passaggi:
- Si calcola il differenziale di maggiorazione della pensione (con le regole dell’ente di destinazione) derivante da contribuzione ricongiunta.
- Si moltiplica l’importo del differenziale con un coefficiente attuariale (che tiene conto della anzianità accreditata e della speranza di vita del futuro pensionato) come da apposite tabelle e si ottiene cosi la Riserva Matematica.
- A questo onere si deduce la contribuzione ricevuta dall’ente di provenienza (applicando l’interesse composto del 4,5%).
- Si pone in pagamento l’importo, intero o ridotto al 50% (vedi caso inps dipendenti-autonomi), eventualmente rateizzando al tasso legale, per una durata massima pari alla metà della durata ricongiunta.
- Trattandosi di versamenti previdenziali obbligatori, nella dichiarazione dei redditi spetta l’integrale deducibilità delle somme pagate.
Spesso la stima dell’onere di ricongiunzione presenta un conto particolarmente salato e rende l’operazione difficilmente praticabile. E’ frequente vedersi calcolare oneri di diverse centinaia di migliaia di euro nei casi di liberi professionisti dalla carriera frastagliata. Per capire meglio le criticità del conteggio dell’onere di ricongiunzione (evitando sgradite sorprese) conviene sottolineare i seguenti momenti:
- La differenza tra la pensione spettante con i contributi accreditati e la pensione ricalcolata con l’aggiunta dei contributi in ricongiunzione può determinare differenziali di notevole entità. Ad esempio nel mondo INPS, se i contributi effettivi comportano un calcolo di tipo misto, ma se dopo la ricongiunzione il calcolo diviene integralmente retributivo (perché si supera la soglia di anzianità di 18 anni al 31/12/95) il differenziale di pensione risulterà decisamente elevato.
Senza scomodare i casi estremi come il precedente, anche solo la naturale elevazione della retribuzione pensionabile al progredire della carriera, può determinare differenziali di cospicua entità. - Le varie modifiche del sistema previdenziale hanno determinato una revisione profonda dei calcoli attuariali connessi alla speranza di vita dei pensionati. I coefficienti ad oggi vigenti sono decisamente onerosi.
Se la ricongiunzione viene chiesta da soggetti giovani il coefficiente risulta molto più conveniente, rispetto a quello che avviene per gli anziani vicini alla soglia della pensione. Questo perché i coefficienti attuariali utilizzati per il calcolo della Riserva Matematica sono decisamente più onerosi per i soggetti meno giovani e ciò solitamente si coniuga anche con l’effetto negativo di una retribuzione pensionabile elevata, come segnalato anche in precedenza.
Facendo un esempio molto semplificato, il soggetto 50 enne che chiede di ricongiungere 10 anni agli attuali 20 da lavoratore dipendente, e che vanta una retribuzione pensionabile di 30.000 €/anno si vedrà calcolare un differenziale con il sistema retributivo (semplificando tecnicismi di conteggio):
deltaP = ImportoP(anni effettivi + anni ricongiunti) – ImportoP(anni effettivi)
= (20 anni + 10 anni ricongiunti) * 2% * 30.000 – 20 anni * 2% * 30.000
= 10 * 0,02 * 30000 = 6.000
Riserva Matematica = deltaP * K(sesso, età, contr) = 6.000 * 17,5576 = 105.345 €
Dalla Riserva Matematica all’onere manca un solo passaggio. I contributi accreditati e rivalutati nella gestione da dove provengono i contributi ricongiunti. Questa somma a volte può risultare di scarsa entità. Cosi il contributo minimo soggettivo dei liberi professionisti (i contributi integrativi non sono considerati) in particolare per i giovani, spesso è di scarsa entità. Le aliquote del contributo soggettivo dei liberi professionisti si aggirano sul 12-14%, che chiaramente non tiene il passo all’onere calcolato come nell’esempio antecedente.
Concludendo occorre rilevare come la graduale trasformazione dal calcolo retributivo a quello contributivo, l’onerosità intrinseca della ricongiunzione, la difficoltà connessa a una scelta che va fatta molto prima della decorrenza naturale della pensione, sono concause che stanno portando a una graduale scomparsa dell’opzione di ricongiunzione, ritenuta di fatto ormai un istituto obsoleto. La semplicità della totalizzazione ne fa un’alternativa di particolare efficacia. Comunque la convenienza di una soluzione rispetto all’altra viaria notevolmente da caso a caso ed è errato trarre una conclusione semplicistica che vada bene per tutti i casi.