Brutta notizia per chi andrà a riposo quest’anno. Riceverà una pensione inferiore di oltre l’1 % rispetto a chi ci è andato l’anno scorso. La perdita è quantificabile in 268 euro per chi va in pensione a 67 anni, di 297 euro per chi ci va a 68 anni, di 319 euro per chi ci va a 69 anni e di 340 euro per chi ci va a 70 anni. Il taglio è stato fissato dal decreto 15 maggio 2018, che ha rideterminato i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2019/2020. È la quarta revisione, tutte negative in dieci anni, e il calo complessivo raggiunge e supera il 12%. Scappatoie da questa tagliola non ci sono, se non quella di lavorare di più.

Pensioni 2019 più magre. È la quarta revisione dei coefficienti, da quando è stata introdotta nel 2009, e tutte sono state negative. Ciò significando che, a ogni appuntamento, l’importo della pensione è stato tagliato di qualche misura. Se durante il primo triennio, 2013/2015, a parità di ogni altra condizione, gli assegni sono stati alleggeriti in media di circa il 3% rispetto al triennio precedente (2010/2012), aggiungendosi al taglio del 7%, sempre in media, già avvenuto rispetto agli anni 1996/2009 (prima la revisione non c’era), con il terzo taglio c’è stata l’ulteriore riduzione di circa il 2%, sempre in media, portando a circa l’11% la riduzione, sempre in media, di tutto il periodo (dal 2009 al 2018). Quest’anno, con la quarta revisione, sempre negativa di circa l’1%, il calo complessivo del periodo raggiunge e supera il 12%. Scappatoie da questa tagliola non ci sono, se non quella di lavorare di più. La riforma Fornero, per questo, ha agevolato chi rimane a lavoro fino alla veneranda età di 71 (nuova età in vigore dal 1° gennaio), cioè proprio al fine di ottenere pensioni più consistenti derivanti dalla permanenza al lavoro per più anni.
Per avere l’idea di come stia fluttuando negli anni la misura della pensione, ecco il calcolo di un’ipotetica pensione annua corrispondente a un montante contributivo di 100 mila euro, a 65 anni d’età:
a) per un pensionamento avvenuto entro il 2009, la pensione annua è stata di 6.136 euro;
b) per un pensionamento avvenuto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, la pensione annua è stata di 5.620 euro, quindi 516 euro in meno rispetto al 2009;
c) per un pensionamento avvenuto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, la pensione annua è stata di 5.435 euro, ossia 185 euro in meno rispetto al 2012 e 701 euro in meno rispetto al 2009;
d) per un pensionamento avvenuto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, la pensione annua è stata pari a 5.326 euro, ossia 109 euro in meno rispetto al 2015, 185 euro in meno rispetto al 2012 e 810 in meno rispetto al 2009;
e) per un pensionamento che avverrà dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, la pensione annua sarà di 5.245 euro, ossia 81 euro in meno rispetto al 2018, 266 euro in meno rispetto al 2012 e 891 euro in meno rispetto al 2009. Io, giovane lavoratore, cosa devo aspettarmi.
Perché la pensione si assottiglia e si allontana sempre più? Domande legittime, se si pensa che fino a qualche anno fa non c’erano questi calcoli stratosferici (e incomprensibili) per fissare il diritto (quando si può andare in pensione) e la misura della pensione (l’importo): la pensione, infatti, era semplicemente una quota della retribuzione. Oggi, invece, diritto e misura della pensione sono soggetti, tra l’altro, ai seguenti indici finanziario-attuariali:

speranza di vita = indice cui è affidato il compito di adeguare l’età di pensionamento;

rivalutazione del montante contributivo (viene fatto per anno di accesso alla pensione);

coefficienti di trasformazione = aggiornati periodicamente in base a vari fattori statistici.
A monte di ciò va considerato il «regime» di calcolo della pensione (cioè il «criterio» di calcolo della pensione). Dopo la riforma Fornero del 2012 i lavoratori sono tutti uguali circa questo criterio, perché tale riforma ha esteso a tutti il «sistema contributivo» stabilendo, di principio, che con questa regola vanno calcolate le quote di pensione relative ai contributi versati dal 1° gennaio 2012. Per alcuni ciò non ha segnato una novità perché già appartenenti a tale sistema; si tratta, in particolare dei giovani, cioè:

di quanti hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 ai quali già si applicava/applica la sola regola contributiva di calcolo della pensione;

di quanti, pur avendo cominciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996, al 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi, per cui erano/sono destinatari della regola «mista» di calcolo della pensione, ossia «retributiva» per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e «contributiva» per i periodi successivi.
Per altri, invece, la riforma Fornero è stata una rivoluzione perché ha comportato un cambio di criterio assoluto; si tratta, in particolare dei meno-giovani, cioè:

di quanti potevano contare su almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, per questo motivo, continuavano a essere destinatari della sola regola «retributiva» di calcolo della pensione: dal 1° gennaio 2012 anche a loro, con riferimento ai contributi versati dalla stessa data (1° gennaio 2012), la pensione viene calcolata con la regola contributiva.

La regola retributiva. Secondo tale regola, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o dei redditi, nel caso di lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. La regola funzione sulla base di tre elementi:
1. l’anzianità contributiva, data dal totale degli anni di contributi versati e accreditati fino a un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
2. la retribuzione/reddito pensionabile, pari alla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
3. l’aliquota di rendimento, pari al 2% per ogni annuo di retribuzione/reddito percepiti fino al limite di 47.143 euro annui per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2019 (il valore è aggiornato ogni anno) per poi decrescere per fasce di importo superiore.
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite (47.143 euro), con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, mentre con 40 anni di anzianità contributiva è pari all’80%. Se la retribuzione supera il limite di 47.143 euro, l’importo della pensione risulterà composto di due quote:
1) quota A = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane) di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane) di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
2) quota B = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 2011 (dopo vale la regola contributiva!) alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
A ciascuna quota si applicano aliquote di rendimento diverse e determinate in base alle classi di retribuzione.

La regola contributiva. La regola contributiva funziona come un libretto di risparmio: il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni sotto forma di contributi (nello specifico: se è un dipendente accantona, con il concorso dell’azienda, il 33% del suo stipendio; se è lavoratore autonomo accantona il 25% circa del proprio reddito; se è collaboratore accantona il 33% del proprio compenso); poi, all’atto del pensionamento, al montante contributivo che si è via via costruito in tutta la vita lavorativa (quale somma di tutti i contributi versati anno dopo anno) viene applicato un coefficiente, cd di trasformazione, che ha la funzione (appunto) di convertire quel montante contributivo in pensione annua.
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