Sono pervenuti all’IVASS alcuni reclami relativi alla modalità di calcolo adottata dalle compagnie di assicurazione per la determinazione – in relazione alle polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – della parte di premio non goduto da restituire all’assicurato in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
I reclami lamentano modalità di calcolo non chiare e/o penalizzanti per l’assicurato. L’istruttoria di questi reclami e la ricognizione di un campione di condizioni contrattuali di alcuni prodotti PPI (Payment Protection Insurance) ha evidenziato criticità nelle procedure di calcolo e nel livello di trasparenza verso gli assicurati.
Ai sensi dell’art. dall’art. 49 del Reg. n. 35/2010 (ora art. 39 del Regolamento n. 41/2018), in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa deve restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato e non goduto, calcolata:
a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Mentre molte imprese, nelle condizioni di polizza, accompagnano la descrizione delle modalità di calcolo con l’indicazione della relativa formula di calcolo e con esempi concreti che aiutano i clienti a ripercorrere i calcoli stessi, altre imprese si limitano a richiamare il criterio dettato dall’art. 49 del Reg. n. 35/2010 (ora art. 39 del Regolamento n. 41/2018) senza alcun esempio o riportando esempi carenti.
Circa il metodo di calcolo, è stato inoltre rilevato, per le assicurazioni vita, che le condizioni contrattuali prevedono, conformemente al dettato regolamentare, che:
– il premio puro da restituire sia determinato in base agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
– la quota dei caricamenti da rimborsare sia calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto assicurativo.
In definitiva le imprese dichiarano sempre di adottare i criteri previsti dalla normativa per la definizione del rimborso delle due parti del premio pagato.
Tuttavia, nei casi in cui le formule sono esplicitate nelle clausole contrattuali o nei casi in cui – in assenza di formule – sono richiamati i criteri generali delle norme regolamentari, è emerso che le formule in concreto utilizzate, molto diverse tra imprese, non sempre risultano in linea con la richiamata normativa e non considerano l’effettivo debito residuo per la parte relativa al premio puro da restituire.
La quota da rimborsare è calcolata infatti in funzione della sola durata residua del contratto e di un c.d. fattore di correzione, calcolato solo in funzione della durata, che approssima l’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario.
Al riguardo è stato riscontrato che queste formule approssimate, oltre a non essere conformi ai criteri regolamentari e a non risultare coerenti con i criteri enunciati nelle condizioni contrattuali, determinano una penalizzazione per il contraente.
L’IVASS chiede che ciascuna impresa:
- verifichi la correttezza delle formule utilizzate, anche in relazione al portafoglio in vigore, alla luce di quanto sopra indicato;
- ove necessario, aggiorni, entro 60 giorni, l’informativa precontrattuale e le condizioni di polizza dei prodotti in commercio inserendo una formula che tenga conto, per la parte di premio puro delle garanzie vita da rimborsare, oltre che della durata residua, dell’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, coerentemente con i criteri richiamati nelle condizioni contrattuali e con il dettato regolamentare, accompagnata da un chiaro esempio illustrativo. I medesimi criteri dovranno essere applicati anche alle assicurazioni danni (ad esempio nel caso dell’invalidità permanente totale), laddove le prestazioni prevedano il rimborso del debito residuo alla data dell’evento assicurato;
- ove necessario, per i contratti già stipulati, gestisca le richieste di rimborso del premio non goduto sulla base dei corretti criteri di calcolo.
E’ fatta salva l’applicazione del criterio proporzionale (c.d. pro rata temporis), adottato da alcune imprese, in quanto più favorevole all’assicurato.
Fonte: IVASS