Nell’azione di regresso esercitata dall’Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n 1124/1965 ben può giovare all’Istituto, che ad esso si richiami, il giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l’accertamento della sussistenza del fatto e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Ogni indagine, però, che non sia stata svolta nel giudizio penale e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio e, in particolare, ciò vale per l’indagine sull’eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso.
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2018 n. 21563