Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 205/2017 (legge Bilancio 2018), le regole sulla deducibilità dei contributi e sulla tassazione delle prestazioni dei fondi pensioni applicabili i lavoratori dipendenti pubblici sono diventate le medesime dei lavoratori dipendenti privati. La novità è operata con sostituzione integrale delle regole del dlgs n. 47/2000 (fondi pensioni pubblici) con quelle del dlgs n. 252/2005 (fondi pensioni privati).
In base alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2017 (dlgs n. 47/2000), i dipendenti pubblici possono dedurre i contributi versati ai fondi pensione per la previdenza integrativa fino all’importo minore tra:

a) il doppio del tfr conferito nell’anno al fondo pensione;
b) il 12% del reddito complessivo annuo dichiarato al Fisco;

c) l’importo di 5.164,57 euro (importo fisso per legge).
La tassazione dei rendimenti, invece, non ha differenze rispetto al privato: si applica l’imposta sostitutiva del 17% sul risultato netto di gestione de periodo (anno) d’imposta considerato. La tassazione delle prestazioni, in linea generale, riguarda solo la parte che non è già stata assoggettata al prelievo fiscale (cioè i rendimenti). Le eventuali anticipazioni richieste al fondo sono soggette a tassazione separata in base all’aliquota media degli ultimi cinque anni e, in ogni caso, non inferiore all’aliquota minima Irpef (attualmente il 23%). La rendita pensionistica è soggetta alla tassazione ordinaria Irpef come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. La prestazione in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni; lo stesso le somme erogate a titolo di riscatto in caso di morte dell’iscritto, nonché in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione che non dipenda dalla volontà del lavoratore iscritto. Dal 1° gennaio 2018 (versamenti effettuati a partire da tale data) i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57; per la parte versata e non dedotta, compresa quella eccedente il predetto limite di 5.164,57, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al fine di escludere dalla tassazione la futura relativa quota di rendita (è l’adempimento in scadenza, che i dipendenti pubblici dovranno effettuare a partire dal prossimo anno).
Stessa deduzione fiscale è riconosciuta anche ai contributi pagati nell’interesse di persone a carico fiscalmente.
Il Fisco è generoso anche sulle prestazioni con un regime che prevede, in linea generale, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa e fino a un massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In alcune ipotesi (anticipazione prima casa ecc.) si applica la ritenuta del 23%.

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