Ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento:
- della sussistenza del fatto
- della sua illiceità penale
- e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso
con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.
Risulta quindi fondata la censura concernente l’erronea statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che la sentenza penale spiegasse i suoi effetti nei rapporti fra le parti del giudizio e che fosse pienamente opponibile alla compagnia di assicurazioni senza alcuna possibilità per il giudice civile di rivalutare la colpevolezza e le qualificazioni giuridiche necessarie a statuire in ordine agli effetti civili della pronuncia.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 agosto 2018, n. 20786