Non è indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto, sulla base del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento occorre fare ricorso al principio penalistico della conditio sine qua temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da una pluralità di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette.
Nel caso oggetto di decisione è stato escluso l’indennizzo in favore dell’assicurato a cui era stata svaligiata la cassaforte di casa, atteso che i ladri erano stati agevolati nella commissione del furto dalla presenza delle chiavi nell’abitazione stessa, essendo risultato inutile il tentativo di occultarle tra la cenere di un camino.
L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due casseforti murate, ubicate nell’immobile, poiché le stesse erano state aperte con le chiavi rinvenute all’interno dell’immobile svaligiato.
Costituitasi la compagnia chiedeva il rigetto della domanda ai sensi delle condizioni generali del contratto e dell’articolo 1900 c.c. rilevando che il sinistro era stato agevolato dalla colpa grave dell’assicurato.
La lite riguardava esclusivamente il profilo della valutazione della condotta dell’assicurato e, in particolare, se la circostanza di lasciare le chiavi delle casseforti in casa, pur celate in un mucchio di cenere nel camino, costituisse o meno colpa grave tale da escludere, ai sensi della polizza, l’obbligo di indennizzo.
Il Tribunale di Torino valutava in termini di colpa grave la condotta dell’attore, richiamando un precedente della Corte di legittimità in termini, respingendo l’argomentazione di parte attrice circa l’irrilevanza causale della presenza delle chiavi, in quanto i ladri avrebbero comunque potuto aprire le casseforti, considerando tale ultimo profilo privo di dimostrazione ed entrando nell’ambito delle condotte alternative ipotetiche.
Con sentenza del 18 novembre 2015 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione richiamando il precedente di questa Corte di legittimità n. 7765 del 2005 secondo cui anche in materia assicurativa opera il principio penalistico della conditio sine qua non, per cui quando l’evento dannoso consegue a una pluralità di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale e in questi termini il rinvenimento delle chiavi nel caminetto ha certamente agevolato l’apertura delle due casseforti.
In concreto, la circostanza di avere lasciato le chiavi sotto la cenere del camino costituiva, secondo la Corte territoriale, una condotta grave tenuto conto delle circostanze di tempo di luogo e dell’ingente valore dei beni depositati nelle casseforti;
Con l’unico motivo di ricorso l’assicurato lamenta la violazione dell’articolo 1900 c.c. con riferimento all’esimente della colpa grave, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.
Tale condotta consiste nel comportamento consapevole di chi operi con straordinaria negligenza omettendo anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente aveva assicurato i cancelli di accesso con apposito catenaccio e serratura, aveva dotato la casa di idoneo sistema di allarme, di serrande e finestre munite di inferriate, aveva nascosto le chiavi delle casseforti all’interno delle ceneri di uno dei camini e sistemato le due casseforti nel bagno di servizio.
Pertanto, sarebbe prospettabile al più la colpa ordinaria, che deve anche tenere conto della qualifica di consumatore del ricorrente, che consente il caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola negoziale, di ritenere prevalente l’interpretazione più favorevole al consumatore. In definitiva, il profilo della prevedibilità o meno del rinvenimento delle chiavi non consente di prospettare una condotta gravemente colposa.
In particolare, il ricorrente censura la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, evidenziando i profili di cautela adottati attraverso l’apposizione di un catenaccio, di una serratura, del sistema d’allarme, di serrande e inferriate oltre che per la peculiarità di nascondere le chiavi delle casseforti nelle ceneri di uno dei camini, richiedendo alla Corte di legittimità di valutare la congruità di tali condotte e l’inquadrabilità in termini di colpa ordinaria o colpa grave, prospettando anche le condotte alternative che l’assicurato avrebbe potuto porre in essere (portare con sé le chiavi in viaggio, eccetera).
Rispetto alla ricostruzione in fatto adottata dalla Corte territoriale nel valutare in concreto la condotta dell’assicurato in termini di colpa grave, quest’ultimo oppone una ricostruzione alternativa che non consente di superare le analitiche valutazioni del giudice di appello, il quale ha evidenziato che nelle condizioni contrattuali di polizza è prevista l’esclusione dei danni agevolati con colpa grave dal contraente, per cui la verifica della sussistenza della colpa grave è stata rapportata alla funzione di agevolazione o meno, del furto, attraverso la scelta di lasciare le chiavi nascoste nella cenere del camino.
La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza della particolare situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe consentito ai ladri, così come puntualmente è avvenuto, di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi della cassaforte.
Si è quindi ribadito che non è indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto, sulla base del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento occorre fare ricorso al principio penalistico della conditio sine qua temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da una pluralità di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette.
Cassazione civile sez. III, 13/07/2018 n. 18532