Prof e Ata possono far domanda entro il 12 dicembre, i dirigenti entro il 28 febbraio
Tempi e modalità anche per il trattamento anticipato
di Nicola Mondelli
Il ministero dell’istruzione, con il dm n. 727 del 15 novembre 218 la circolare prot. 50647 del 16 novembre 2018 (si veda ItaliaOggi di martedì scorso), ha emanato, con ampio anticipo rispetto agli anni precedenti, le disposizioni che consentono ai dirigenti scolastici, ai docenti, ivi compresi quelli di religione, e al personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo che ne abbiano le condizioni di chiedere di cessare dal servizio con effetto dal 1° settembre 2019, senza incorrere in alcuna penalizzazione purché presentino, se docenti e Ata, la relativa domanda entro il 12 dicembre 2018, se dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2019.
Entro le medesime date potranno essere revocate le domande eventualmente già presentate. Le disposizioni in tema di cessazione dal servizio contenute nei due predetti atti amministrativi non si applicano invece al personale scolastico che può fare valere contributi previdenziali solo a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il decreto ministeriale e la circolare che fornisce le indicazioni operative per la sua attuazione contengono inoltre le disposizioni relative: ai trattenimenti in servizio; alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time da parte dei docenti e del personale Ata, ad eccezione del dsga, che non abbiano raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331; alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; all’opzione donna.
La cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2019 può essere chiesta per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie, o per compimento dell’età anagrafica (67 anni) nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019. Se l’età anagrafica, unitamente ai contributi minimi (20 anni), è posseduta invece al 31 agosto 2019, non è richiesta alcuna istanza di cessazione dal servizio. L’amministrazione scolastica procede d’ufficio.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando esclusivamente la procedura web Polis «istanze on line» disponibile sul sito internet del Miur. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Nella domanda di cessazione, sottolinea la circolare ministeriale, gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Le donne docenti ed Ata in servizio nelle scuole statali possono ancora accedere al trattamento pensionistico anticipato utilizzando il regime sperimentale donna di cui all’art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e successive modifiche purché possano fare valere una anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni e maturati al 31 dicembre 2015 e una età di 57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016, oltre ad optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Trattenimento in servizio: la possibilità di essere trattenuti in servizio oltre i limiti di età è circoscritta al verificarsi di due fattispecie. La prima è quella prevista dal comma 3 dell’art. 509 del dlgs. n. 297/1994. Detto comma infatti dispone che è consentito essere trattenuti in servizio oltre i limiti di età ma solo al fine di raggiungere il minimo dell’anzianità contributiva richiesta per il diritto a pensione.
La seconda è quella prevista dall’art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 630, della legge n. 205/2017. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, dispone il comma 630 in vigore dal 1° gennaio 2018, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Entrambe le domande devono essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere disposta dal dirigente scolastico nei confronti del personale che, pur possedendo i requisiti contributivi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (compimento entro il 31 agosto 2019 dell’anzianità contributiva di 42 anni e tre mesi per le donne e 43 anni e tre mesi per gli uomini e una età anagrafica di 65 anni – come dispone l’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 101/2013) non abbia, entro il 12 dicembre 2018, presentato la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019.
La comunicazione della risoluzione unilaterale andrà notificata all’interessato entro il 28 febbraio del 2019. Nella predetta fattispecie, qualora non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, il dirigente scolastico dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il docente o l’Ata con effetto dal 1° settembre 2019. Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni si maturi tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio potrà avvenire solo a domanda dell’interessato.
Adempimenti propedeutici. Prima di presentare entro il 12 dicembre 2018 la domanda di cessazione dal servizio e successivamente quella di accesso al trattamento pensionistico è opportuno accertarsi prioritariamente della propria posizione contributiva quale risulta agli atti dell’Inps-gestione ex Inpdap. I dati Inps dovranno essere confrontati con la documentazione presente nel fascicolo personale giacente presso la scuola di servizio, con particolare attenzione allo stato di avanzamento della domanda di riscatto, di computo o di ricongiunzione, se presentate.
Eventuali lacune o incongruenze dovranno essere comunicate tempestivamente all’Istituto di previdenza. La posizione assicurativa potrà essere sistemata, come si legge in una nota Inps del 13 agosto 2018, anche dopo il 1° gennaio 2019. Il termine del 31 dicembre 2018, si legge sempre nella nota, non è un termine decadenziale per i lavoratori. Il personale della scuola potrà infatti presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa anche successivamente al 31 dicembre 2018.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà infatti effettuato da parte delle competenti sedi Inps appunto sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dell’istituto di previdenza.
Termini e modalità: la domanda di pensione dovrà essere inviata direttamente all’Inps, anche successivamente alla presentazione di quella di cessazione dal servizio e presumibilmente entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: on-line accedendo al sito dell’Istituto di previdenza, previa registrazione; tramite Contact Center integrato (n. 803164); per via telematica attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.
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