Il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca; per tali motivi non può essere accolta la richiesta risarcitoria di un avvocato che si limiti ad allegare il danno all’immagine e alla reputazione quale affermato professionista, senza dimostrare i pregiudizi ricollegabili all’attività professionale svolta.
Cassazione civile sez. III, 19/07/2018 n. 19137