Alcune prestazioni degli enti bilaterali non fanno reddito
Pagina a cura di Claudio Della Monica

Imponibilità Inps e Irpef diversificata sui contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore all’ente bilaterale; non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei lavoratori di (quasi) tutte le prestazioni di welfare erogate dall’ente stesso. È quanto si desume dalla risposta all’interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 dell’Agenzia delle entrate.

Cos’è il welfare bilaterale. Nella prassi si definisce welfare bilaterale quello sviluppato dalla contrattazione collettiva a qualsiasi livello. È caratterizzato dalla costituzione di organismi strutturati a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che, finanziandosi con contributi a carico dei rispettivi assistiti, erogano servizi e prestazioni negoziati. Le funzioni degli enti bilaterali sono molteplici: dalle conciliazioni nelle vertenze di lavoro, agli incentivi per le aziende, al sostegno del reddito per i lavoratori, alla formazione professionale. L’iscrizione all’Ente bilaterale è obbligatoria solo da parte dei datori di lavoro che formalmente aderiscono a un’associazione firmataria del Ccnl da loro applicato. Le aziende non aderenti, invece, qualora decidano di non iscriversi all’ente bilaterale, sono di solito obbligate a corrispondere mensilmente in busta paga ai lavoratori una somma in denaro a carattere sostituivo.

Regime Inps e Irpef dei contributi versati all’ente bilaterale. Malgrado l’armonizzazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale a opera del dlgs n. 314/1997, nello specifico il trattamento Inps dei contributi versati all’ente bilaterale differisce da quello ai fini Irpef. La norma «armonizzata» che tratta del reddito di lavoro dipendente (l’art. 51, comma 1, del Tuir) diverge infatti da quella relativa alla determinazione del reddito ai fini contributivi (art. 12 legge n. 153/1969, come modificato dall’art. 6 del dlgs n. 314/1997) per n. sette fattispecie individuate nel comma 4 con altrettante lettere dell’alfabeto. In particolare la lettera f) stabilisce che sono esclusi dalla base imponibile «i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento a…… fondi, gestioni previste da contratti collettivi ….., al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari… I contributi e le somme predetti….. sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10%….. a carico del datore di lavoro…. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento dei…. fondi e gestioni predetti».
Ne deriva che ai fini Inps i contributi datoriali versati all’ente bilaterale sono da assoggettare al contributo di solidarietà del 10%, mentre quelli eventualmente a carico dei lavoratori non abbattono l’imponibile previdenziale. Per quanto riguarda il regime fiscale l’Agenzia delle entrate, nelle premesse alla risposta a interpello citata, chiarisce che non prevedendo l’art. 51 del Tuir specifiche esclusioni dal reddito di lavoro dipendente, i contributi datoriali versati all’ente bilaterale concorrono a formare l’imponibile Irpef del dipendente, mentre quelli eventualmente a carico di quest’ultimo non sono deducibili dalla medesima base imponibile.

Trattamento fiscale (e contributivo) delle diverse prestazioni erogate dall’ente bilaterale. Con l’interpello, un datore di lavoro ha chiesto all’Agenzia delle entrate il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate ai lavoratori dall’ente bilaterale per il proprio tramite. Lo statuto dell’ente, che il datore di lavoro finanzia versando una contribuzione integralmente a proprio carico, prevede l’erogazione ai dipendenti di somme a sostegno e integrazione del reddito nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna e alla scuola secondaria di primo grado, nonché i permessi in base alla legge n. 104/1992. Dette somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che si fa carico di corrisponderle ai dipendenti in busta paga. Con la risposta n. 24 l’Agenzia chiarisce che le somme erogate da tali enti devono essere soggette a tassazione solo qualora rientrino tra le categorie reddituali indicate nell’art. 6 del Tuir, in particolare se i redditi percepiti risultino in sostituzione di quelli rientranti in una delle suddette categorie (le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente, cosiddetto «lucro cessante», sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire; diversamente dagli indennizzi per la perdita o il danno subito, cosiddetto «danno emergente», che non concorrono mai a formare il reddito). Sulla base di questi presupposti, il premio per la nascita di un figlio, in quanto non assimilabile a nessuna delle categorie reddituali, risulta pacificamente non tassabile. Qualche perplessità desta invece l’asserzione secondo cui anche gli emolumenti connessi a malattia, infortunio e permessi legge n. 104/1992 sono esclusi da tassazione. Anche se è una buona notizia per i dipendenti, in realtà queste somme sono corrisposte in sostituzione di redditi da lavoro dipendente non percepiti e quindi, come tali, soggette a tassazione. Altra fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate è il contributo all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dei figli: questa erogazione a sostegno del reddito, sempre secondo la risposta n. 24, andrebbe soggetta a tassazione, in quanto rientrante nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir somme erogate a soggetti diversi dai dipendenti a titolo di borsa di studio). Anche in questo caso però la risposta non convince, in quanto la borsa di studio erogata ai dipendenti a favore dei loro figli è fiscalmente collocata nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir e come tale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Poco conta in proposito la possibile obiezione che il contributo all’iscrizione alla scuola proviene da un terzo (l’ente bilaterale): è infatti la stessa Agenzia delle entrate (anzi, l’allora ministero delle finanze, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997) che nel commentare l’art. 48 (ora 51) del Tuir, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, aveva specificato che risultano comprese tutte le somme e i valori «che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro».
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