Nel caso di attività lavorativa pericolosa per la salute, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto
- della concreta realtà aziendale
- del concreto tipo di lavorazione
- e del connesso rischio.
Cassazione civile sez. lav., 05/07/2018 n. 17668