L’IVASS, per rispondere alle richieste pervenute dal mercato assicurativo, chiarisce le disposizioni sull’applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche (cosiddetta MTRT) contenute nel Regolamento IVASS n. 26 del luglio 2016.
In particolare fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura di autorizzazione all’utilizzo della MTRT da parte di IVASS, prevista dal comma 2 del citato articolo, con particolare riferimento a:
− disciplina del procedimento amministrativo,
− istruzioni applicative della norma e requisiti necessari per la presentazione dell’istanza ed il rilascio dell’autorizzazione,
− documentazione da allegare all’istanza.
La regolamentazione europea e italiana sulla MTRT La MTRT è stata introdotta dalla direttiva 2014/51/EU (cd. Omnibus II) per consentire una transizione graduale dal regime prudenziale previgente (c.d. Solvency I) al regime Solvency II, evitando che i nuovi requisiti producessero effetti indesiderati sulle imprese e sul mercato.
Le norme prevedono che le imprese di assicurazione, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2031, possano, previa autorizzazione dell’Istituto, applicare alle riserve tecniche calcolate alla fine di ogni esercizio una deduzione transitoria, determinata come quota parte della differenza (positiva) tra l’importo delle riserve tecniche calcolate secondo il regime Solvency II alla data del 1° gennaio 2016 e quelle iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2015 (Solvency I). Considerati i rilevanti effetti che la misura è suscettibile di produrre sugli istituti di vigilanza prudenziale, è opportuno che l’istanza sia preceduta da un dialogo approfondito tra l’impresa e l’Istituto (c.d early dialogue nel contesto della normativa Solvency II).
In particolare, atteso l’incremento che tale misura apporta agli indicatori di solvibilità dell’impresa, IVASS accerterà che tale beneficio, che si estende per un arco temporale pluriennale, non venga disperso o attenuato nel breve/medio periodo da politiche gestionali, di remunerazione degli azionisti, di pricing dei prodotti non conservative della posizione patrimoniale conseguita, riservandosi la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di verificare le modalità di utilizzo e di chiedere interventi correttivi, inclusi il ricalcolo e la riduzione dell’importo della misura.
L’istanza di autorizzazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane che intendono applicare la misura transitoria sulle riserve tecniche presentano istanza scritta all’IVASS, una volta assunta la relativa delibera dell’organo amministrativo. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’art. 344-decies, comma 2, del CAP ovvero adotta il provvedimento di diniego a conclusione del procedimento. Il procedimento amministrativo è dunque ad iniziativa di parte ed è disciplinato, ancorché non sia ivi espressamente richiamato, dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014. Ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Vigilanza Prudenziale ed il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.
Prerequisito per la presentazione dell’istanza è l’adozione da parte dell’impresa di specifici presidi e indirizzi di governo societario e di controllo dei rischi, che sono riepilogati nell’allegato 1. L’istanza contiene il calcolo effettuato dall’impresa della MTRT e la metodologia adottata, seguendo le indicazioni riportate nell’allegato 2. All’istanza deve essere allegata la documentazione elencata nell’allegato 3. Con riguardo alla data di efficacia del provvedimento di autorizzazione, si fa presente che la MTRT potrà essere utilizzata con riferimento all’esercizio finanziario annuale in corso alla data di autorizzazione, oppure all’esercizio finanziario annuale precedente, a condizione in quest’ultima ipotesi che non sia già decorsa la data per l’invio delle informazioni – a livello individuale – per il supervisore (RSR) e per il pubblico (SFCR).
Le imprese autorizzate all’utilizzo della MTRT:
− trasmettono ad IVASS gli esiti del ricalcolo della MTRT sia nei casi in cui il ricalcolo avviene di iniziativa, sia ogni 4 anni, a partire dalla data di utilizzo autorizzata dall’IVASS (cfr. allegato 2, paragrafo 2 del presente documento);
− integrano e trasmettono ad IVASS le policy scritte che riflettono l’utilizzo della misura (inclusa la politica scritta di gestione dei rischi prevista dall’art. 30, comma 5, del CAP);
− integrano il documento ORSA secondo le indicazioni di cui all’allegato 1, paragrafo 5 del presente documento inviandolo ad IVASS secondo le consuete tempistiche annuali;
− aggiornano le segnalazioni prudenziali;
− integrano il SFCR, dandone comunicazione ad IVASS.