-parte seconda –
di Maria Elisa Scipioni
Riprendiamo il nostro discorso sul tema dei riscatti evidenziando ora le altre tipologie di contribuzione riscattabile e addentrandoci, nel prossimo appuntamento, negli aspetti tecnici-valutativi dell’onere da riscatto, così da completare esaurientemente il quadro della tematica in oggetto.
Astensione per maternità
È possibile richiedere il riscatto per l’astensione facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi per ciascuna maternità e fino a un limite massimo di 5 anni. Il lavoratore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata.
Il riscatto di questi periodi è a totale carico del richiedente ed è calcolato con le stesse modalità previste per le altre tipologie di riscatto.
Nota Bene: Dal 1° gennaio 2016 è possibile cumulare i periodi di riscatto del corso legale di laurea con il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per la maternità fuori dal rapporto di lavoro indipendentemente dalla loro collocazione temporale. Fino a tale data, la facoltà di riscatto dell’assenza facoltativa era incumulabile con il riscatto del periodo del corso di laurea. Nello specifico la cumulabilità dei periodi opera anche con riferimento a periodi antecedenti il 1° gennaio 2016.
Conviene non confondere il periodo riscattabile con il periodo di astensione obbligatoria della puerpera. Questo periodo di 6 mesi è accreditato figurativamente dall’ente, cioè nulla è dovuto dalla lavoratrice ed il periodo è a tutti gli effetti valido ai fini contributivi. Inoltre i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza sono accreditabili anche al di fuori del rapporto di lavoro se la lavoratrice risulta in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un’effettiva attività lavorativa.
Congedi per motivi di famiglia e/o formazione
Occorre inoltre precisare che i dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi di famiglia. Durante questi periodi il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non viene calcolato ne nell’anzianità di servizio, ne ai fini previdenziali. Il lavoratore può presentare domanda successivamente all’Inps per il riscatto di tali periodi o anticipatamente e versare i relativi contributi volontari.
Il lavoratore in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda (pubblica o privata) o amministrazione, può fruire di un periodo di congedo per la formazione non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, ma non ha diritto ad alcuna retribuzione ne è coperto da qualsivoglia tipologia di contribuzione. Il lavoratore può presentare domanda all’Inps per il riscatto di tali periodi o versare i relativi contributi calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria, come nel caso precedentemente trattato.
Altri congedi
Sono riscattabili tutti i periodi di congedo chiesti per:
- il completamento della scuola dell’obbligo;
- conseguire un titolo di studio di secondo grado;
- conseguire un diploma universitario o di laurea;
- partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore può interrompere o sospendere l’attività lavorativa se previsto da una specifica disposizione di legge o contrattuale. Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per la durata massima di tre anni. In alternativa, i lavoratori possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Lavoro Parasubordinato
Gli iscritti alla Gestione Separata INPS possono riscattare i periodi di studi universitari, temporalmente successivi al 31 marzo 1996 e i periodi di attività lavorativa, fino a un massimo di 5 annualità, svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente all’istituzione della Gestione Separata, istituita con la finanziaria 1996 (riforma Dini).
L’onere di riscatto è determinato applicando l’aliquota di finanziamento vigente presso la Gestione Separata alla data della presentazione della domanda:
– al valore medio mensile dei compensi dell’ultimo anno, per quanto riguarda gli studi universitari;
– al compenso percepito nei periodi di attività, per quanto riguarda i periodi di collaborazione in assenza dell’obbligo contributivo.
Per concludere il tema, nel prossimo appuntamento vedremo quanto e come si paga l’onere del riscatto.