di Federico Unnia
Il pregiudizio patito dall’azionista a causa del fatto che non sia stata lanciata un’offerta pubblica di acquisto (opa) totalitaria, secondo quanto stabilito dall’art. 106 Tuf, si deve qualificare come un danno c.d. da perdita di chance, ovvero come perdita della possibilità di uscire da un investimento nel caso in cui non si aderisca all’offerta.
È quanto ha stabilito la Corte di cassazione sez. civile (sentenza n. 19741/2018, pres. dott. P. Campanile, rel. dott. Mauri Di Marzio). La vicenda riguardava una mancata opa non lanciata e dalla cui decisione era derivato per un azionista di minoranza un danno economico. Il valore dell’azione detenuta si era deprezzato rispetto al prezzo indicato per l’offerta pubblica di acquisto. Da qui la domanda avanzata al Tribunale di Milano che l’aveva accolta, così come la Corte di appello che aveva solamente riveduto al ribasso la quantificazione del danno economico patito.

Secondo la Cassazione, infatti, «il danneggiato da mancato lancio dell’opa subisce un danno che non può coincidere in modo necessario ed automatico con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata se l’offerta vi fosse stata e fosse stata accettata. Poiché il pregiudizio patito dall’azionista consiste in una perdita di chance». La chance non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Vale a dire nella perdita della possibilità di disinvestimento che l’offerta pubblica avrebbe dovuto assicurare e che, proprio in quanto l’offerta non è andata in porto, non vi è invece mai stata.
La Corte di cassazione, come detto, ha accolto il ricorso confermando nella parte di diritto che il danno patito dall’azionista si deve inquadrate un lucro cessante ipotetico che non potrà tuttavia «coincidere in modo necessario ed automatico con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata se l’offerta vi fosse stata e fosse stata accettata».
Da qui la conclusione secondo cui compete all’azionista l’onere di dare prova della sussistenza di un danno, attraverso la certificazione del valore che aveva l’opzione di d’acquisto al momento del lancio dell’opa, valutati gli andamenti del titolo in Borsa nello spazio temporale intercorso tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell’obbligo di opa e quello del disinvestimento. Il tutto alla luce della determinazione del prezzo dell’opa che si doveva promuovere.

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