di Luigi Chiarello

Il governo, con la legge di bilancio per il 2019, rafforzerà le agevolazioni agli investimenti in venture capital. E, attraverso una semplificazione, potenzierà i Piani individuali di risparmio (Pir), per attrarre risorse da utilizzare come leva finanziaria alternativa alla quotazione, a sostegno delle imprese non quotate e delle startup. Attualmente, infatti, il risparmio raccolto dai Pir può essere investito in azioni, obbligazioni, quote di fondi e contratti derivati. Di più. L’esecutivo pensa anche ad azioni mirate «per facilitare l’accesso al credito e la protezione degli investitori di minoranza» e per «rendere meno costosa la gestione delle insolvenze». E, sempre in fatto di promozione delle startup innovative, verranno messi in cantiere: «Un sostegno all’imprenditorialità giovanile» e una sforbiciata ai costi camerali per tutto il periodo in cui le medesime società saranno iscritte nella sezione speciale del registro imprese. Il tutto condito da «semplificazioni amministrative» realizzate con strumenti di information and communications technology. A predire l’azione dell’esecutivo, in vista della costruzione della manovra, è la nota di aggiornamento al DEF (Nadef), depositata dal governo alle Camere.

Conferme e revoca dell’iperammortamento e degli aiuti 4.0. Nel medesimo testo, elaborato dall’esecutivo, si confermano a grandi linee – ma senza citazioni esplicite – i meccanismi di incentivazione del piano impresa 4.0 (iperammortamento, superammortamento, bonus ricerca e sviluppo), «cercando comunque di migliorarne alcuni aspetti», si legge nel testo. E saranno confermati anche:
– il recupero fiscale dell’iperammortamento «qualora i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero»;
– e «l’esclusione dal credito d’imposta per ricerca e sviluppo dei costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo».
Misure, va detto, già previste dal decreto legge 87/2018, convertito con modificazioni nella legge 96/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, emanato dopo la presentazione del Documento di Economia e Finanza 2018.

Sempre in fatto di iperammortamento, una nota a margine della Nadef ricorda che «la decadenza (dal beneficio) si applica anche alla cessione all’estero dei beni ammortizzabili beneficiari dell’iper-ammortamento nel periodo di fruizione delle agevolazioni fiscali». E non solo dopo.
Ma viene sottolineato che, in qualunque caso, non verranno «penalizzate le imprese che utilizzano temporaneamente i beni agevolati fuori dal territorio nazionale nel caso in cui essi per loro stessa natura sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive». La postilla avverte, comunque, che in caso di recupero, «il beneficiario dovrà aumentare la base imponibile per rimborsare le imposte non versate per via del maggiore ammortamento».

Cosa sono i Pir. Sono stati introdotti con la legge di stabilità 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 100-114), sono rivolti alle sole persone fisiche residenti in Italia e sono individuali e non ripetibili; questo significa che un singolo Pir non può essere sottoscritto da un’azienda, non può essere cointestato e ogni individuo può sottoscriverne solo uno. Ogni Pir prevede un investimento minimo di 500 euro. E una destinazione di somme o valori per un massimo, per anno, di 30 mila euro (al netto dei costi) per persona fisica. Con un limite d’investimento massimo di 150 mila euro. Il titolare del Pir deve agire fuori dall’esercizio di un’impresa commerciale. E il rispetto di tutti questi requisiti spetta all’intermediario istitutore del Pir stesso. I piani di risparmio individuali non hanno durata massima. E comportano un vantaggio fiscale sugli utili, con esenzione totale delle imposte su capital gain e rendimenti; per usufruirne, però, è obbligatoria la detenzione di ciascun investimento annuale per almeno cinque anni. L’agevolazione decade se gli importi vengono ritirati prima del vincolo temporale quinquennale o se non vengono rispettate le quote d’investimento previste dalla legge; al verificarsi di ciò sorge l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, con i relativi interessi. Inoltre, i Pir sono esenti da imposta di successione.
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