Il precettore o il maestro d’arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall’art. 2048 c.c., hanno l’onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma secondo del codice civile, avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno.
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2018 n. 14216