di Maria Elisa Scipioni.
Vi sono periodi nella vita di un lavoratore in cui alcune attività (periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati, di formazione scolastica o specialistica, di maternità, ecc.) non prevedendo la contribuzione obbligatoria e non consentono pertanto la maturazione di requisiti pensionistici.
Si pensi al caso di un dirigente industriale di media età, 60enne, con all’attivo a oggi 36 anni di contributi, di cui 14 ante ’96. E poniamo il caso che tale soggetto non abbia riscattato i suoi 5 anni di corso di laurea in Ingegneria Elettronica. Bene, nel caso specifico è opportuno conoscere attentamente i meccanismi e le dinamiche della contribuzione da riscatto, al fine di valutare la convenienza effettiva di attivazione di questa opportunità. Il dirigente, in questione, con il riscatto di quei 5 anni di contribuzione, vedrebbe applicarsi per il calcolo della pensione il più premiante sistema di calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2012, anziché fino al 31.12.1995 come accadrebbe se non riscattasse il corso di studi.
Potremmo fare altri mille esempi in cui la convenienza del riscatto di contribuzioni figurative può avere una valenza determinante nel quantum pensionistico ed anche negli aspetti qualitativi della prestazione previdenziale. Ci accingiamo quindi a trattare, nel dettaglio, le caratteristiche e le tipologie di contribuzione da riscatto del mondo del lavoro dipendente e autonomo, includendo anche i cosiddetti parasubordinati. Le modalità di accreditamento e il beneficio conseguibile con la contribuzione riscattata differisce in funzione della gestione previdenziale di riferimento e al tipo di calcolo di riferimento in cui ricade il profilo previdenziale specifico. Tutte le gestioni riferite all’ente pubblico di stato, l’Inps, e quindi al mondo dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti e dei parasubordinati, hanno, con le debite specificità, una serie di principi di funzionamento abbastanza omogenei nella forma. Le categorie dei liberi professionisti invece, facendo riferimento a enti previdenziali autonomi e privati, hanno requisiti e modalità di calcolo diversificate.
Quali sono i periodi che si possono riscattare? Quali tipi di riscatto ci sono? Quanto costa effettuare questa operazione? Qual è il beneficio che si ricava?
A queste e a numerose altre domande cercheremo di dare risposta esaustiva. Partiamo con una definizione precisa dell’argomento di cui stiamo discutendo. La contribuzione da riscatto è quella tipologia di contribuzione che l’assicurato deve versare per far rientrare nel calcolo della sua pensione i periodi di lavoro per i quali non esisteva l’obbligo dell’assicurazione. I periodi attualmente riscattabili per ottenerne l’accredito sulla posizione assicurativa sono:
- il corso legale di studi universitari, lauree brevi, specialistiche e titoli equiparati;
- l’attività lavorativa svolta all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale;
- i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
- i congedi per gravi motivi familiari, cura ai disabili;
- i congedi per formazione e studio;
- i periodi di omessa contribuzione prescritti
- gli intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei
- il periodo di servizio civile volontario
I contributi da riscatto si collocano temporalmente nel periodo in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, ossia quando la posizione del lavoratore presenta un vuoto contributivo (se, per esempio, il riscatto si riferisce agli anni 1990-1995 i contributi verranno accreditati in quel periodo anche se il riscatto viene pagato nel 2007).
Per ciò che concerne i costi del riscatto occorre precisare che il riscatto è a totale carico del richiedente, anche nei casi in cui sussiste o sussisteva un datore di lavoro. L’importo del contributo varia sostanzialmente in relazione all’età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente. La metodologia di calcolo dettagliata dell’onere da riscatto verrà trattata successivamente nei prossimi appuntamenti.
Il riscatto della laurea e dei periodi di studio
Per ottenere il riscatto di laurea nel regime di contribuzione obbligatoria è necessario aver versato almeno un contributo settimanale all’Inps in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati.
La domanda di riscatto può essere presentata per i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario al termine dei quali sono stati conseguiti i titoli di:
- laurea al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica. Sono esclusi dal riscatto gli anni durante i quali lo studente è considerato fuori corso. Se, per esempio, lo studente si è laureato in scienze politiche con sei anni di studio, il riscatto è ammesso solo per i primi tre anni effettivi di corso. Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo numero di anni di frequenza, decida di cambiare facoltà ottenendo l’iscrizione al primo anno o a un anno intermedio del nuovo corso, può riscattare il numero degli anni di studio previsti per la durata del corso che ha dato luogo al conseguimento della laurea. Per esempio, se dalla facoltà di medicina si passa a quella di biologia (tre anni) e si ottiene l’iscrizione al terzo anno, dopo la laurea possono essere ammessi a riscatto i due anni della facoltà di medicina e il terzo anno della facoltà di biologia. Il riscatto può riguardare tutto il periodo (riscatto totale) o singoli periodi dei corsi di laurea (riscatto parziale). Il riscatto degli anni di studio universitario può essere richiesto anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, cioè dai soggetti che non hanno iniziato l’attività lavorativa;
- diploma di laurea;
- diploma universitario di durata pari a tre anni;
- diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca, successivi alla laurea, di durata non inferiore a due anni.
È possibile riscattare anche i periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in un altro Paese sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia. In tal caso il riscatto può essere riconosciuto per una durata corrispondente all’analogo periodo di studio previsto in Italia per quella facoltà o, se inferiore, per la durata degli studi compiuti all’estero. Il riscatto è autorizzato anche se gli studi sono stati parzialmente compiuti all’ estero e poi completati in Italia con il conseguimento del titolo di studio. Sono inoltre riscattabili anche le lauree in teologia e in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.
Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, per incrementarne l’entità.
Può avvenire che, durante il periodo di studi universitari, venga svolta contemporaneamente un’attività lavorativa. In questo caso, esistendo già un’assicurazione da lavoro, non è necessario ne possibile chiedere il riscatto.
Non è possibile inoltre ottenere il riscatto:
- per motivi di studio:
- se i periodi universitari non si concludono con la laurea;
- per i periodi ‘fuori corso’.
- per motivi di assicurazione:
- se i periodi sono già coperti da contribuzione all’Inps o presso altri fondi obbligatori di previdenza (Inpdap, Inpgi, ecc.);
- nel caso di periodi di laurea già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall’Inps.
Il riscatto del lavoro all’estero
La tematica del riscatto delle contribuzioni svolte presso paesi esteri è un tema quanto mai attuale, vista la mobilità lavorativa sviluppatasi particolarmente nell’ultimo decennio. Occorre inizialmente puntualizzare che sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all’estero che non risultano già coperti da contribuzione in Italia.
I lavoratori dipendenti assicurati all’Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolto all’estero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione a esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto può essere chiesto da chi, all’atto della presentazione della domanda, risulti cittadino italiano (anche se durante l’attività lavorativa svolta all’estero era in possesso di una cittadinanza diversa) e anche dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, risulta cittadino italiano.
Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolto in Paesi legati all’Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione Europea o all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), in quanto questi periodi sono automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della ‘totalizzazione’.
I Paesi convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capo Verde, Corea, Giappone, Israele, Ex Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Santa Sede (Vaticano), Serbia, Stati Uniti d’America, Repubblica di San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
I 28 Paesi che attualmente fanno parte dell’Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
I tre Paesi che hanno aderito all’Associazione europea di libero scambio sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
In seguito all’entrata in vigore dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia e Svizzera sono state sostituite dai Regolamenti comunitari e viene applicato il principio della totalizzazione. Occorre precisare che è comunque possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti in questi Paesi anche se risultano scoperti da assicurazione o contribuzione. Sono invece esclusi dal riscatto i periodi di lavoro svolti negli stati del territorio libico e nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana in quanto quei territori non potevano essere considerati stati esteri.
Nel prossimo appuntamento affronteremo le ulteriori tipologie di riscatto, la particolare gestione della contribuzione da riscatto nel mondo dei parasubordinati ed infine definiremo come si calcola la contribuzione da riscatto, con un esempio specifico di applicazione concreta.