Per lo scomputo fiscale del costo necessaria la traduzione della documentazione

Pagina a cura di Lorenzo Tosoni
Stesso trattamento previsto per le spese sostenute in Italia oltre la necessità di una traduzione se la documentazione è in lingua straniera. È questa, in estrema sintesi, la disciplina della detrazione sulle spese mediche sostenute all’estero.
Come accade per quelle «italiane», per poter usufruire della detrazione Irpef del 19% dell’importo eccedente la franchigia di 129,11 , sarà necessario indicare le spese nella dichiarazione dell’anno in cui sono state sostenute e documentate.
Se però il documento è in lingua straniera è richiesta una traduzione, che potrà eseguire lo stesso contribuente se i documenti originali sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo.
In tutti gli altri casi, invece, la traduzione dovrà essere giurata. Anche in questi casi i giustificativi delle spese dovranno essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un controllo, ovvero, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ovviamente la detrazione delle spese sanitarie estere è ammessa anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Si segnala, però, che in ogni caso non sono mai detraibili i costi di trasferimento e di soggiorno anche se sostenuti dal contribuente per motivi di salute. Ma scendiamo nel dettaglio delle singole categorie di spese. Partendo dai medicinali, anche per quelli acquistati all’estero sarà necessaria la documentazione dalla quale risulti natura, qualità, quantità e codice fiscale.
Anche in questo caso, quindi, il contribuente dovrà documentare la spesa o con la fattura o con lo «scontrino parlante».
Tuttavia se dal documento di spesa rilasciato dal farmacista estero non risultano le indicazioni richieste, a differenza di quanto accade per gli acquisti italiani, si potrà: riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario o chiedere alla farmacia apposita documentazione «integrativa» dalla quale risulti, qualità, quantità e natura del medicinale. Come accade per le spese sostenute in Italia non rilevano le spese per i «parafarmaci» anche se utilizzati a scopo terapeutico e acquistati direttamente in farmacia.
Per le spese specialistiche detraibili solo in presenza di particolari condizioni, vale la pena citare gli interventi di procreazione medicalmente assistita, vista la frequenza con cui vengono effettuati all’estero. Come per quelle sostenute in Italia la detrazione spetta solo per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni.

È necessario poi che siano eseguite con le stesse finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. Sussistendo tali requisiti, la spesa è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno.
Con riferimento infine alle prestazioni chirurgiche, ossia quelle direttamente imputabili a interventi anche di piccola chirurgia, si segnala la detraibilità delle spese relative al trapianto di organi, comprese anche quelle per trasferire dall’estero l’organo da trapiantare sul luogo di intervento. In questo caso, però, è necessario che la fattura sia intestata al contribuente che sostiene la spesa e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento.

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