ANTIRICICLAGGIO/ In G.U. delibera della Commissione per i revisori delle quotate
Entro il 15 gennaio 2019 il primo invio alla Consob

di Christina Feriozzi
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cadenza annuale. Primo adempimento da inviare alla Consob entro il prossimo 15/1/2019. I revisori legali e le società di revisione dovranno adottare controlli interni appositi e dotarsi di presidi organizzativi e procedurali. L’organismo di vigilanza ex 231/01 delle società di revisione verifica l’efficacia delle procedure per la gestione dei rischi. Sono alcuni degli elementi traibili dalla delibera Consob n. 20570 del 4/9/2018 (G.U. n. 214 del 14/9/2018) con la quale si è adottato il nuovo regolamento recante disposizioni di attuazione del dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Organizzazione, procedure e controlli interni. I revisori legali e le società di revisione devono dotarsi di presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, ai revisori legali tali disposizioni generali si applicano in coerenza con la loro natura di professionisti individuali ed in misura proporzionata alla struttura organizzativa di cui eventualmente si avvalgono. A seguito delle nuove disposizioni, quindi, i revisori legali e società di revisione devono adeguare la propria struttura con risorse e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate allo scopo di monitorare i livelli di rischio di riciclaggio. I presidi da predisporre devono includere almeno gli elementi di seguito indicati:
a) chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo c.d. «funzione antiriciclaggio»;
c) definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo idonee ad assicurare la corretta analisi e valutazione dei rischi;
d) responsabilizzazione del personale con riguardo alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
e) la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati, di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione;
f) definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione dell’attività svolta, con la tipologia dei servizi offerti e l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale degli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle procedure interne in materia.
Le procedure interne devono indicare in modo articolato le regole operative e le concrete modalità di comportamento che revisori legali e società di revisione devono rispettare nell’assolvimento degli obblighi normativi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e non possono consistere in una mera elencazione dei predetti obblighi. L’autovalutazione dei rischi da parte delle società di revisione è effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l’approvazione all’organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l’organo con funzioni di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob, a regime, entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio. L’autovalutazione per i revisori legali, invece, è messa a disposizione della Consob su richiesta della stessa.

Verifiche dell’organismo di vigilanza. L’organismo di vigilanza, nominato dalle società di revisione ai sensi del dlgs 231/01 vigila sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e, in coordinamento con gli organi sociali e le funzioni di controllo, verifica l’efficacia dei presidi e l’osservanza delle procedure relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio promuovendo l’adozione delle misure correttive più idonee al superamento di eventuali carenze. Tale organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali rilevanti.

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