Indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento illegittimo o di una colposa omissione, la supposta violazione delle disposizioni in tema di aggiornamento degli archivi pubblici degli autoveicoli non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.
Nel caso oggetto di decisione è stato escluso il risarcimento per i disagi lamentati da un automobilista e conseguenti al mancato aggiornamento dell’Archivio nazionale degli autoveicoli.
Cassazione civile sez. III, 10/05/2018 n. 11244