Nel contratto di assicurazione, la giurisprudenza considera clausole limitative della responsabilità, per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenza della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono invece all’oggetto del contratto le clausole relative a contenuto e limiti della garanzia assicurativa quale specificazione del rischio garantito.
In relazione alle clausole che subordinano la copertura assicurativa all’adozione da parte dell’assicurato di specifiche misure di sicurezza o specifici comportamenti la cui omissione inciderebbe sulla probabilità di verificazione del rischio, va esclusa una limitazione di responsabilità dell’assicurazione poiché tali clausole hanno la funzione di individuare e delimitare l’oggetto del contratto e il rischio garantito.
Conseguenza di tale affermazione è la non necessità di specifica approvazione per iscritto prevista per le clausole vessatorie dall’art. 1341, comma secondo del cod. civ.
La clausola contrattuale oggetto di decisione, indicando i limiti entro cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodotto dal sinistro, precisa l’oggetto del contratto medesimo e non rientra tra quelle che limitano la responsabilità dell’assicuratore, non richiedendo dunque specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 15/05/2018 n. 11757