di Antonio Ciccio Messia
Va assicurato il veicolo di fatto non circolante. L’intenzione del proprietario di non guidarlo non esonera dalla copertura. Questo per garantire da sinistri causati da terzi che conducono il mezzo all’insaputa del proprietario stesso.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 4 settembre 2018, resa nella causa C-80/17, dirime una questione sottoposta dai giudici portoghesi ed estende l’obbligo di copertura.
La pronuncia tratta anche dell’aspetto della rivalsa del fondo statale a garanzie delle vittime dei sinistri stradali: la legislazione europea non vieta che il proprietario dell’auto, anche se non responsabile del sinistro, sia chiamato a rimborsare il fondo vittime. Su questo punto è il legislatore nazionale che deve decidere.
Nel caso in questione i giudici si sono trovati di fronte ad un fatto tragico.
Una signora portoghese teneva una sua auto nel cortile di casa: per problemi di salute la signora non lo guidava più, ma non lo aveva ufficialmente ritirato dalla circolazione e non aveva pagato l’assicurazione.
Sfortunatamente il figlio, senza l’autorizzazione e all’insaputa della madre, ha preso l’auto, e a causa di una uscita di strada, ha perso la vita, così come altri due passeggeri.
Il locale fondo vittime della strada ha indennizzato i familiari delle due persone a bordo e poi ha fatto causa alla proprietaria per il rimborso delle somme pagate.
Le questioni, a questo punto, sono due: 1) se c’è l’obbligo di pagare il premio assicurativo per la macchina parcheggiata in cortile; 2) se il proprietario dell’auto, circolante contro la sua volontà, non responsabile del sinistro, deve rimborsare l’ente statale che ha indennizzato le vittime di un sinistro causato da quell’auto non assicurata.
Alla prima questione la corte del Lussemburgo risponde affermativamente. Sì, un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un’assicurazione anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato.
In materia la corte rileva che l’obbligo assicurativo non dipende dalla decisione di effettivamente utilizzare il mezzo, ma dalla idoneità del mezzo a circolare.
Nella sentenza si legge che un veicolo immatricolato e non regolarmente ritirato dalla circolazione, idoneo a circolare, è appunto un «veicolo», soggetto all’obbligo di assicurazione.
Alla seconda questione, i giudici europei danno una risposta aperta a tutte le opzioni.
Gli stati dell’unione, infatti, possono prevedere che, se la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente.
È la legislazione nazionale a doverlo decidere.
L’ipotesi più sfavorevole al proprietario dell’auto e più favorevole all’erario pubblico evidenzia che il Fondo può esercitare il regresso contro il proprietario del veicolo che non abbia rispettato il proprio obbligo di concludere un contratto di assicurazione, indipendentemente dal fatto che a causa dell’incidente in parola sorga la responsabilità civile di tale proprietario.
L’altra ipotesi invece rimarca che il fondo statale può agire in rivalsa soltanto se il proprietario è responsabile, e cioè se ha il controllo effettivo del veicolo.
La sentenza della Corte di Giustizia ha aperto alla prima opzione (rivalsa ai danni del proprietario non responsabile).
A questo riguardo va osservato che il codice delle assicurazioni italiano (dlgs 209/2005), all’articolo 292, prevede il diritto di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro.
Si deve aggiungere che la cassazione si è pronunciata nel senso che è legittima l’azione proposta il proprietario dell’automobile, non per avere lo stesso provocato il sinistro, ma per avere egli omesso di adempiere all’obbligo assicurativo (sentenza 9253/2015; in senso contrario sentenza 14681/2012).
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