di Daniele Cirioli
Chi s’infortuna in bici per andare al lavoro ha sempre diritto al risarcimento dell’Inail. Perché l’uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 21516 depositata ieri.
La questione. La Corte di cassazione è chiamata a decidere una causa tra un lavoratore e l’Inail, con il primo che ha impugnato la sentenza della Corte di appello ritenendo illegittimo il rigetto della sua richiesta di condanna dell’Inail a riconoscergli l’indennizzo per una menomazione dell’8% sofferta in seguito all’infortunio capitatogli nel corso del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta. La Corte di appello ha ritenuto che l’uso della bici, quale mezzo privato, non fosse «necessitato» (che è la condizione fondamentale affinché sia possibile il riconoscimento della tutela Inail, in caso di utilizzo di mezzi non pubblici).
Infortunio in itinere. La tutela dell’infortunio in itinere è disciplinata dall’art. 12 del dlgs n. 38/2000 e prevede che l’Inail tuteli i lavoratori nel caso d’infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è compresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con uso di un mezzo privato è coperto dalla tutela dell’Inail solo e soltanto se tale uso è «necessitato». In ogni caso, invece, è prevista l’esclusione della tutela in «caso d’interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate», per tali intendendosi quelle non dovute a cause di forza maggiore, di esigenze essenziali e improrogabili o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La decisione. Tornando alla vicenda giudiziaria, la Corte di cassazione dà ragione al lavoratore: la Corte di appello non ha adeguatamente interpretato la nozione di «utilizzo necessitato». Tal è, spiega la Cassazione, l’uso determinato da ragioni d’impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto casa-lavoro e viceversa. Per ragioni d’impedimento devono intendersi non solo le situazioni in cui l’impossibilità è assoluta, ma anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena e di eccesso di fatica (come nel caso del lavoratore interessato alla causa), oltre che di rischio per l’integrità psicofisica, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (ex art. 2 della carta costituzionale).
Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione, l’uso della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche «secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività svolta». Soprattutto però, conclude la Corte di cassazione, l’uso della bicicletta deve ormai intendersi sempre necessitato per quanto previsto all’art. 5, comma 5, della legge n. 221/2015, vale a dire «per i positivi riflessi ambientali». La bici, in altre parole, è da considerarsi mezzo pubblico e non mezzo privato.
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