In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza è gravato
- non solo dell’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche
- ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori
in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 codice civile, egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 28/03/2018 n. 18409